Cass. civ., sez. I, ordinanza 31/01/2023, n. 02866
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Testo completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33398/2019 R.G. proposto da Erreà Sport s.p.a., in persona del legal e rappresentant e pro tempore , rappresentatae difesa da gli avv. Daniele Caneva, Nicoletta Colombo e Raffaele Sgambato, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Po, 28 -ricorrente -
contro
UR IO -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4191 /201 9 , depositata il 23 agosto2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE: - la Erreà Sport s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositatail 23 agosto 2019, Oggetto: marchio di reiezione dell’appello per la riforma del la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullità del marchio registrato di titolarità di UR IO e di condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni per contraffazione deimarchi nazionali e comunitari «Errea », «RA» e «RA ERREA» SPORT” di cui essa ricorrente era titolare per le classi nn. 18, 24, 25 e 28 relativamentea prodotti dell’abbigliamento;
- la C orte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado a veva disatteso le domande dell’attrice sul fondamento dell’assenza del dedotto pericolo di confondibilità tra il segno «RA», di titolarità del convenuto,e quelli di titolarità dell’attrice medesime, nonché del fatto che mentre questi ultimi erano utilizzati per contraddistinguere prodotti di abbigliamento e borse che attenevano al settore sportivo, quello contestato era utilizzato per borse, scarpe e prodotti, valigie in pelle che esulavano da tale settore;
- ha, quindi, disatteso il gravame dell’appellante condividendo la valutazione del Tribunale e sottolineando che il nucleo distintivo dei segno dell’attrice non poteva essere rinvenuto nella sua componente denominativa«RA», del tutto evanescente e individuabile solo all’esito di un’attenta osservazione, e che, inoltre, gli stess i element i denominativi dei segni in comparazi one presentava no caratteristiche grafiche non identichee non era no