Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2024, n. 357
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Il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell'ipotesi di trasmissione all'erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all'art. 545 c.p.c.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16287/2019 Numero sezionale 4103/2023 Numero di raccolta generale 357/2024 Data pubblicazione 05/01/2024 AULA 'A' Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Differenze IN NOME DEL POPOLO ITALIANO retributive L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 16287/2019 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 05/10/2023 Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - PU Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16287-2019 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RUMOLO;
- ricorrente -
principale -
contro
CAMPO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2023 FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell'avvocato VITTORIA 4103 Numero registro generale 16287/2019 MEZZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DE Numero sezionale 4103/2023 Numero di raccolta generale 357/2024 PINTO;
Data pubblicazione 05/01/2024
- controricorrente -
ricorrente incidentale -
contro
INTESA SANPAOLO S.P.A.;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1560/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 924/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'Appello di Milano ha accolto in parte l'appello di OM CA e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato il diritto di credito del predetto, quale erede di PA CA, nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. per la somma di euro 32.663,13 a titolo di Tfr e competenze di fine rapporto e il diritto di credito del Banco per la somma di euro 36.745,35, a titolo di finanziamenti personali e saldi negativi di due carte di credito intestate al dipendente PA CA;
ha dichiarato la compensazione dei due crediti nei limiti di un quinto, condannando il Banco a pagare a OM CA l'importo di euro 26.130,51, oltre accessori. Numero registro generale 16287/2019 Numero sezionale 4103/2023 2. La Corte territoriale ha giudicato tempestiva l'istanza di Numero di raccolta generale 357/2024 Data pubblicazione 05/01/2024 verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., proposta dal Banco all'udienza del 15.12.2016, dopo l'esibizione degli originali dei documenti da parte del Banco medesimo e dopo il formale disconoscimento ad opera del sig. CA delle sottoscrizioni ivi apposte. Ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Istituto bancario in ordine al credito vantato nei confronti di PA CA. Ha escluso la possibilità di una compensazione atecnica per essere i rispettivi crediti afferenti a distinti rapporti, un rapporto di lavoro e un rapporto bancario. Ha operato la compensazione nei limiti di un quinto dell'ammontare del credito del sig. CA, ai sensi dell'art. 1246 n. 3 c.p.c. e dell'art. 545 c.p.c.
3. Intesa San PA s.p.a., in cui risulta fuso per incorporazione il Banco di Napoli s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. OM CA ha resistito con controricorso ed ha formulato ricorso incidentale, con tre motivi al quale Intesa San PA s.p.a. ha opposto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista della decisione in adunanza camerale. Ritenuto di dover trattare il procedimento in udienza pubblica la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e, fissata per la discussione, la parte ricorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Numero registro generale 16287/2019 Numero sezionale 4103/2023 4. Con l'unico motivo del suo ricorso Intesa San PA s.p.a. Numero di raccolta generale 357/2024 Data pubblicazione 05/01/2024 deduce, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 456 e ss. c.c., dell'art. 752 c.c. e dell'art. 1246 n. 3 c.c. per non avere la Corte di merito considerato che OM CA, quale erede, è subentrato nella titolarità dell'asse ereditario e dei rapporti ad esso inerenti, con la conseguenza che le posizioni attive e passive hanno perso l'originaria natura di credito di lavoro e di debito per scoperto di conto corrente e trovano entrambi fondamento nell'unico rapporto che è quello ereditario e che ricorrono quindi i presupposti della compensazione atecnica.
5. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 214 e ss. c.p.c.