Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2021, n. 7336
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In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 7336-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE - Presidente Aggiunto - MARGHERITA CASSANO AVVOCATI - Presidente di Sezione - GUIDO RAIMONDI Ud. 09/02/2021 - - Presidente di Sezione - FELICE MANNA U.P.cam. - Rel. Pres.te di Sezione - R.G.N. 24822/2020 hon7336E L B 1 A TRICE - Consigliere - Rep. A VTI - Consigliere - cu. A G - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24822-2020 proposto da: L A, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M C;
- ricorrente -
contro تف 2 5 21 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 155/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 05/08/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Presidente E L B;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale riforma della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Salerno, applicava all'Avv. Andrea L la minore sanzione disciplinare dell'avvertimento, per non aver adempiuto al mandato difensivo ricevuto che prevedeva il deposito di una istanza cautelare, per aver infedelmente informato i clienti circa lo svolgimento delle relative vicende processuali, per non aver restituito la documentazione richiesta dagli assistiti, come invece sarebbe stato suo dovere. Il CNF respingeva dapprima la domanda dell'incolpato di sospendere il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale instaurato per i medesimi fatti, sia perché dopo l'assoluzione pronunciata in un precedente processo penale, l'incolpato non aveva provato l'attuale pendenza di un nuovo>> giudizio penale;
sia perché l'art. 54 I. 31 dicembre 2012 n. 247, che aveva abolito la pregiudiziale penale, permetteva soltanto una limitata sospensione del processo disciplinare quando indispensabile per l'acquisizione di atti e notizie, mentre nella concreta fattispecie gli elementi penalmente rilevanti erano Nel merito, il CNF osservava che esattamente gli stessi. correttamente il CDD di Salerno aveva fondato la condanna 2 disciplinare sugli elementi di prova acquisiti nel corso del primo processo penale, i quali dimostravano che l'incolpato aveva realmente commesso i fatti addebitati, peraltro anche confessati a seguito di audizione. Il CNF, in ragione della