Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 6884

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Nella controversia instaurata da un dipendente del British Council, già assunto a tempo indeterminato, per il riconoscimento del trattamento retributivo conseguente alla nullità di precedenti contratti a termine, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, in quanto la ricostruzione del rapporto da un punto di vista economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 6884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6884
Data del deposito : 8 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

RG n 10276/2014 N°6 8 84-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rapporto di lavoro - Primo Pres.te f.f. - AURELIO CAPPABIANCA con Ente straniero- Giurisdizione del - Presidente Sezione giudice italiano FELICE MANNA Ud. 15/01/2019 - ENRICA D'A - Rel. Consigliere - PU R.G.N. 10276/2014Room 6884 Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Rep. LINA RUBINO - Consigliere - ем. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - A PIETRO LAMORGESE Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10276-2014 proposto da: BRITISH COUNCIL, in persona del legale rappresentante pro tempore per l'Italia, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

1/9 1 RG n 10276/2014

contro

DICKINSON DAVID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato M G R, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2703/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/04/2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2019 dal Consigliere ENRICA D'A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed il dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
udito l'Avvocato Mario Giuseppe Ridola.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra il British Council e David Dickinson con conseguente conversione in contratto tempo indeterminato e condanna dell'istituto a corrispondere le differenze retributive pari ad Euro 2.342,53 fino ad agosto 2006 ed Euro 173,35 mensili per il periodo successivo . Con riferimento alla giurisdizione ha rilevato che le pretese azionate nel giudizio dal ricorrente avevano contenuto solo economico essendo stato il Dickinson nel frattempo assunto a tempo indeterminato e, quindi, senza alcuna incidenza sui fini istituzionali dell'Istituto estero . Nel merito ha rilevato che l'applicazione della legge italiana non poteva essere messa in discussione trattandosi di prestazione lavorativa svolta in Italia dove erano stati firmati i contratti e dove il lavoratore aveva il suo domicilio e che, pertanto, in applicazione della legge italiana, i contratti a termine, emessi in violazione delle norme italiane in materia per l'assenza di indicazione e della prova delle ragioni temporanee, dovevano essere dichiarati nulli con conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e quantificazione delle differenze retributive maturate . 2 RG n 10276/2014 2.Avverso la sentenza ricorre il Cassazione il British Council con cinque motivi. Resiste il Dickinson con controricorso e poi memoria ex art 378 cpc. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.Con il primo motivo il ricorrente rinnova l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art 57 L n 218/1995, degli artt 3,6 e 16 della Convenzione di Roma del 19/6/1980 in

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