Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/07/2020, n. 22146

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/07/2020, n. 22146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22146
Data del deposito : 23 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO TOMMASO nato a PALERMO il 20/02/1971 avverso l'ordinanza del 04/02/2019 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con ordinanza emessa il 4 febbraio 2019 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la domanda di T B per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione quanto ai seguenti delitti, accertati con le sentenze, irrevocabili, di condanna espressamente indicati nell'atto: ricettazione commessa il 11 aprile 2009;
plurime truffe commesse dal 18 dicembre al 19 dicembre 2009;
che motivazione della decisione è nel senso che "il tempo trascorso tra i reati commessi dal condannato (pari a otto mesi) e la non omogeneità delle condotte delittuose impone di escludere che le predette condotte siano state consumate in esecuzione di un medesimo disegno criminoso";
che per la cassazione di tale ordinanza B ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato M S) con cui deduce che tale provvedimento è caratterizzato da motivazione affatto carente, determinante anche erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in quanto: i sopra indicati delitti contro il patrimonio venero commessi in un breve arco temporale;
le condotte "erano collegate da un apprezzabile soluzione di continuità in relazione al medesimo scopo unitario che emergeva dai singoli reati";
che l'accertamento della sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. necessita nel processo di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza dei concreti indicatori di tali presupposti, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (in questo senso cfr., per tutte, Sez. U., n. 28659 del 18 maggio 2017, Gargiulo, Rv. 270074);
che la motivazione dell'ordinanza impugnata resiste alle critiche, di ordine meramente valutativo (come tali inammissibili nel giudizio di legittimità), in questa sede espresse dal ricorrente, avendo escluso, con motivazione specifica e non illogica, che al momento della commissione del primo delitto (la ricettazione) il ricorrente avesse, in linea di massima, programmato la commissione dei successivi reati (truffe), in ragione. del quanto mai apprezzabile tempo intercorso fra le diverse condotte illecite e delle modalità affatto eterogenee delle condotte rispettivamente caratterizzanti tali illeciti;
che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.).
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