Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/2005, n. 16780

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Alla posizione di interesse legittimo in cui si trovano sia il datore di lavoro che i lavoratori, rispetto all'emanazione di un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria, si sostituiscono posizioni di diritto soggettivo tra imprenditore, o lavoratori, da una parte, e INPS dall'altra, aventi origine dal provvedimento medesimo ed attinenti, in particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata o alla diretta corresponsione della medesima. Qualora la domanda giudiziale relativa a queste ultime pretese sia stata introdotta nella vigenza di un provvedimento di concessione dell'integrazione (senza che la relativa impugnazione, in sede contenziosa, ne abbia comportato la sospensione dell'efficacia), l'eventuale annullamento da parte del Comitato amministratore - successivo alla proposizione della stessa domanda giudiziale - non incide sulla posizione di diritto soggettivo esistente al momento dell'instaurazione del giudizio, né tantomeno sul regime processuale previsto dall'art. 5 cod. proc. civ., con la conseguente sussistenza, sulla domanda medesima, della giurisdizione del giudice ordinario. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo ad una domanda relativa al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni proposta nei confronti dell'INPS da un lavoratore sulla scorta della delibera di concessione già adottata dalla commissione provinciale dell'ente previdenziale, annullata solo successivamente nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto della configurazione come diritto soggettivo della posizione giuridica dedotta dal ricorrente al momento dell'introduzione del giudizio, in costanza di efficacia del provvedimento concessivo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/2005, n. 16780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16780
Data del deposito : 10 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. B G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato C G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P R, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso gli Uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, TIOLO VINCENZO, (giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 310/02 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 14/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/05 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;

udito l'Avvocato Giuseppe FABIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione del G.O. e la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una Sezione ordinaria per l'ulteriore corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1.3.2001 il Tribunale di Bari condannava l'Inps a corrispondere a Donato Panaro il trattamento di Cassa integrazione guadagni per il periodo 26.9/26.12.1994 rifiutato dall'Inps a seguito di ricorso - proposto dal direttore dell'Inps, nel giugno 1995, avverso la delibera di concessione del trattamento già adottato dalla Commissione provinciale dell'Inps. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva il provvedimento di annullamento di quella concessione adottato in data 20.12.2000, dal Comitato amministratore per difetto del requisito della temporaneità dell'evento che aveva dato luogo alla sospensione delle attività produttive. Il primo Giudice aveva fondato la sua decisione sul principio (già affermato da Cass., n. 415/96) secondo cui il provvedimento di autorizzazione della CIG può essere successivamente annullato dall'Inps con efficacia ex tunc, ma non quando - per effetto del lungo tempo trascorso, la situazione giuridica determinata in virtù del provvedimento autorizzativo si sia consolidato. Con ricorso del 11.2001 l'Inps impugnava l'indicata sentenza, invocando il rigetto della domanda di controparte.
Costituitosi l'appellato, la Corte di appello di Bari accoglieva il gravame con sentenza del 14.3.2002, respingendo la domanda del lavoratore, e precisando che non era stata contestata la legittimità del provvedimento di annullamento del decreto autorizzativo della CIG., provvedimento che, del resto, non era stato adottato dall'Inps come manifestazione di autotutela, ma da una autorità amministrativa terza, nell'ambito di un procedimento contenzioso amministrativo. Nè era ipotizzabile un consolidamento di situazioni a fronte di un provvedimento di CIG che, non solo non aveva ancora avuto attuazione, ma che, essendo stato impugnato, era ancora privo del carattere della definitività.
Avverso detta sentenza il Panaro ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l'Istituto intimato con controricorso.
La causa veniva assegnata a queste Sezioni Unite in quanto implicante una questione di giurisdizione, evocata anche dall'Istituto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi -

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