Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/07/2018, n. 18074

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/07/2018, n. 18074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18074
Data del deposito : 10 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16791-2015 proposto da: COLASANTI ROSSANA, PICA FRANCESCA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO

36, presso lo studio dell'avvocato C B, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del dott. F T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II

33, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.), in persona del sig. R F, quale procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO

230a 2, presso lo studio dell'avvocato M L che la rappresenta .22.Tg e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- con troricorrenti - nonchè

contro

MG YACHT CHARTER S.R.L., PICA MASSIMO, DI LORENZO CATERINA, DE ANGELI DANIELE, ROMINVEST S.A., LA VILLA S.R.L.;

- intimati -

nonchè da ROMINVEST S.A., in persona dei suoi legali rappresentanti Sig.ri FREDERIQUE VIGNERON e PATRICIA OSIEKA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA

50, presso lo studio dell'avvocato G DDERI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G A giusta procura speciale notarile;

- ricorrente -

contro

UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del dott. F T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II

33, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.), in persona del sig. R F, quale procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO

2, presso lo studio dell'avvocato M L che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché da LA VILLA S.R.L., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, GRAZIELLA CAN NISTRARO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO

29, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GIZZI che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.), in persona del sig. R F, quale procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO

2, presso lo studio dell'avvocato M L che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del dott. F T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II

33, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

MG YACHT CHARTER S.R.L., PICA MASSIMO, DI LORENZO CATERINA, DE ANGELI DANIELE, ROMINVEST S.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2359/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Il Tribunale di Roma, con sentenza del novembre 2009, in accoglimento (per quanto ancora rileva in questa) delle domande proposte dalla UniCredit Leasing S.p.A. e dalla intervenuta Banca Monte dei Paschi S.p.A., dichiarò l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli atti di vendita di vari immobili intercorsi tra gli alienanti fratelli M e F P (fideiussori in favore delle società attrici per i debiti scaduti e non adempiuti della G.E. Gruppo Eldo S.p.A. e della Megamind S.p.A.) e le acquirenti La Villa S.p.A. e MG Yacht Charter s.r.I., nonché del successivo contratto di locazione ultranovennale di uno dei predetti immobili concluso tra la La Villa S.p.A. e R C e del conferimento di tre dei suddetti immobili effettuato dalla La Villa S.p.A. e dalla MG Yacht Carter s.r.l. in favore della Rominvest S.A. all'atto della sua costituzione. 2. - Avverso tale decisione veniva proposto congiunto appello da F P e R C, nonché separata impugnazione dalla La Villa S.p.A. (dapprima con atto richiesto in notificazione il 3 novembre 2010, cui non seguiva l'iscrizione a ruolo;
successivamente, con atto in riassunzione richiesto in notificazione il 13 aprile 2011, seguito da iscrizione a ruolo in data 22 aprile 2011, ma preceduto dalla notificazione della sentenza impugnata in data 4 ottobre 2010);
venivano, altresì, proposti appelli incidentali da parte di M Pica e dalla Rominvest S.A. 2.1. - La Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 15 aprile 2015, dichiarava improcedibile l'appello interposto da La Villa S.p.A. con atto notificato il 3 novembre e l'inammissibilità della successiva impugnazione richiesta in notificazione il 13 aprile 2011, nonché rigettava il gravame principale proposto da F P e R C e gli appelli incidentali di M Pica e della Rominvest S.A. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma ricorrono F P e R C nonché, con separati ricorsi, la Rominvest S.A. e La Villa s.r.l. Resistono con separati controricorsi la Banca Monte dei Paschi S.p.A. (nei confronti di tutti i ricorrenti) e la UniCredit Leasing S.p.A. (nei confronti di F P e R C e della Rominvest S.A.). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Caterina Di Lorenzo, Daniele De Angeli, M Pica e la MG Yacht Carter s.r.l.

CONSIDERATO CHE:

I ricorsi della Rominvest S.A. e della La Villa s.r.I., in quanto proposti successivamente a quello congiunto della Pica e della Colasanti, assumono la veste di ricorsi incidentali. Ricorso principale di F P e R C 1. - Con unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c. p. c., nullità della sentenza con riferimento al disposto di cui all'art. 132 n. 4 c. p. c. "per vizio motivazionale". In riferimento alla posizione della Pica, la Corte territoriale, nel ritenere riconducibili alla predetta convenuta le firme dalla medesima apposte in calce alle fideiussioni pur essendo state formalmente disconosciute, avrebbe fornito una "motivazione apparente", riproponendo "in modo letterale" le argomentazioni del Tribunale, senza dare conto delle difese di essa convenuta, che avevano evidenziato le discrepanze presenti nella relazione del c.t.u. In relazione alla posizione della Colasanti, il giudice del gravame, mancando di dare conto delle argomentazioni difensive, avrebbe del tutto omesso di motivare sulla ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. nei confronti di essa convenuta, che era rimasta completamente estranea agli atti di disposizione delle proprietà immobiliari poste in essere dai figli M e F P. 1.1. - Il motivo è inammissibile in tutta la sua articolazione. E' principio consolidato che le sentenze affette da motivazione apparente o che difettino assolutamente di motivazione sono impugnabili con ricorso per cassazione in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., ossia per error in procedendo che comporta la nullità della sentenza (tra le altre, Cass. n. 27730/2005, Cass. n. 20648/2015, Cass. n. 2626/2018). E', del pari, jus receptum quello per cui, allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa;
tuttavia, per poter dare ingresso a siffatta delibazione, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, nel rispetto anche del principio di localizzazione processuale di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. (tra le molte, Cass. n. 1170/2004, Cass. n. 20405/2006, Cass. n. 2771/2017, Cass.n. 22880/2017). Nella specie, avuto riguardo al vizio dedotto, era necessario che le ricorrenti dessero specifica contezza sia della motivazione della sentenza impugnata, quanto ai passaggi argomentativi ritenuti palesemente inidonei a rispettare il paradigma legale dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.;
sia, delle difese svolte in sede di gravame, delle quali si assume l'omessa totale considerazione da parte del giudice di appello. Il veicolato motivo si sottrae, invece, a tale onere di specifica deduzione, completamente pretermettendo (e ciò già in modo assorbente dell'inammissibilità della denuncia) il contenuto argomentativo della sentenza di appello (oltre che a non dare contezza specifica delle difese svolte con l'atto di appello e a localizzarle puntualmente), rimanendo del tutto astratta e decontestualizzata la doglianza di omessa e/o apparente motivazione. Ricorso incidentale della Rominvest S.A. 2. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c. p. c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., nonché inesistenza della motivazione in riferimento all'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. La Corte territoriale avrebbe errato e, comunque, fornito una motivazione intrinsecamente contraddittoria nel confermare la sentenza del Tribunale che, a sua volta, aveva illogicamente accolto la domanda di revoca ex art. 2901 c.c., nonostante avesse ravvisato nelle vendite immobiliari effettuate dai f P in favore delle società MG Yacht Charter s.r.l. e La Villa s.r.l. (le quali avevano poi conferito gli immobili di maggior pregio nel capitale sociale della stessa Rominvest S.A.) una simulazione (quale domanda mai proposta dalla Unicredit e rinunciata in appello dalla Banca Monte dei Paschi di Siena), sulla base della ritenuta sussistenza di un disegno unitario finalizzato alla conservazione in uniche mani della parte più cospicua del patrimonio immobiliare della famiglia Pica, lasciando nella disponibilità della Colasanti la casa familiare e sottraendo, al contempo, gli altri immobili all'aggressione dei creditori. 2.1. - Il motivo non può trovare accoglimento.La Corte di appello (cfr. pp. 17/18 della sentenza impugnata), dopo aver ritenuto ammissibile l'azione revocatoria nei confronti della società conferitaria di beni da parte dei soci in sede di costituzione e "pienamente raggiunta la prova sia dell'eventus che della scientia damní in capo ai terzi acquirenti" (ossia, nella specie, i soci conferenti, con effetti, dunque, nei confronti della società dagli stessi costituita: cfr. Cass. n. 23891/2013), ha altresì escluso che la decisione di primo grado fosse, come dedotto dall'appellante Rominvest S.A., affetta da "contraddittorietà" per "aver accolto l'azione revocatoria dopo aver accertato la simulazione assoluta dei negozi traslativi della proprietà dei beni dei f P". Invero, il giudice di appello non ha affatto evidenziato che la sentenza di primo grado avesse accertato la predetta simulazione, essendosi il Tribunale bensì "limitato ad affermare, circostanza peraltro non decisiva ai fini dell'accoglimento dell'azione, che i trasferimenti erano finalizzati a garantire la conservazione in uniche mani del patrimonio familiare che è certamente compatibile con la volontà di stipulazione di efficaci negozi traslativi della proprietà dei cespiti in questione". Dunque, la sentenza di appello si sottrare alla censura di violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto l'anzidetto apparato argomentativo è ben lungi dall'integrare il vizio di nullità della sentenza per motivazione intrinsecamente contraddittoria o non intelligibile, tale comunque da non rendere comprensibile l'íter logico seguito dal giudice di merito (tra le altre, Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass., S.U., n. 22232/2016), posto che all'evidenza dà conto dell'evenienza, ipoteticamente configurabile, di una vicenda traslativa di carattere fiduciario e, dunque, reale e non apparente. Peraltro, la doglianza di parte ricorrente non coglie appieno neppure l'effettiva ratio decídendí della sentenza impugnata, che esclude l'avvenuto accertamento della simulazione e, inoltre, evidenzia l'irrilevanza della ragionamento del primo giudice a fronte della prova già raggiunta in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria;
ciò che conduce ad escludere anche ogni asserita violazione dell'art. 2901 c.c., congruentemente applicata a pertinente fattispecie materiale. 3. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c. p. c., violazione e falsa applicazione degli artt.2901, 2727, 2729 c.c. e dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., nonché nullità della sentenza per apparenza della motivazione avuto riguardo dell'art. 132, n. 4, c.p.c. La Corte d'appello avrebbe argomentato in modo del tutto insufficiente nel ritenere provata la conoscenza in capo a MG Yacht Charter s.r.l. e La Villa s.r.l. del pregiudizio arrecato ai creditori dei f P, omettendo di dare adeguato valore indiziario alle circostanze comprovanti che le suddette società avevano unicamente inteso perseguire il loro oggetto sociale, potendo soltanto prendere atto della volontà dei venditori di sciogliere le varie comunioni con le alienazioni contestuali più immobili, senza alcuna possibilità di accedere ad informazioni attinenti alle loro esposizioni debitorie. 3.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. E' principio consolidato quello per cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, la prova dei presupposti soggettivi dell'azione (nella specie, della scientia damni) ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (Cass.n. 3676/2011). A tal riguardo, questa Corte ha affermato che, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni dei creditori ai fini dell'esercizio da parte loro dell'azione pauliana sono in re ipsa (tra le altre, Cass. n. 10430/2005, Cass. n. 7507/2007, Cass. n. 18034/2013). A tali principi si è correttamente attenuta la Corte di merito che, con motivazione all'evidenza adeguata e intelligibile (tale da sottrarsi alla dedotta censura di "apparenza") ha osservato che l'accertamento della sussistenza di eventus e scientia damni in capo alla società conferitaria derivava dal fatto che gli unici due soci fondatori e autori dei conferimenti (in coerenza con il principio di cui alla già citata Cass.n. 23891/2013) erano gli originari acquirenti dei beni dai debitori, consapevoli in quanto tali della dannosità dei trasferimenti immobiliari per i creditori, altresì rilevando (in armonia con il principio enunciato, tra le altre, da Cass. n. 1896/2012) che era irrilevante la rivendita a terzi di taluni immobili acquistati dagli originari alienanti, per "la dannosità per il creditore ... anche configurabile nella sostituzione nel patrimonio del debitore di un bene immobile facilmente aggredibile con una somma di danaro liquida". Per il resto il motivo si risolve, inammissibilmente (cfr. Cass. S.U., n. 1785/2018), non già in una prospettazione di falsa applicazione delle norme in materia di presunzioni, bensì nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti già apprezzate dal giudice del merito, senza peraltro palesare le caratteristiche di un motivo scrutinabile ai sensi del vigente n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Ricorso incidentale della La Villa S. r. I. 4. - Con unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c. p. c., violazione e falsa applicazione degli artt.347 e 348 c.p.c. "e conseguente omessa pronuncia nel merito". La Corte territoriale avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione di improcedibilità dell'appello proposto dalla La Villa con atto richiesto in notificazione il 3 novembre 2010 e d'inammissibilità della successiva riassunzione dell'impugnazione, richiesta in notificazione il 13 aprile 2011. Il giudice di appello, infatti, non avrebbe considerato che, dopo la prima impugnazione avverso la sentenza di primo grado notificata in data 11 giugno 2010 e non iscritta a ruolo, vi era stata una seconda impugnazione, notificata in data 13 aprile 2011, regolarmente iscritta a ruolo, senza che risultasse avvenuta la notificazione ad essa appellante della sentenza di primo grado in data 4 ottobre 2010 (riferita dalla Corte territoriale "mutuandola dal contenuto dell'atto di appello in riassunzione e non anche da apporti documentali"). Pertanto, intervenuta la riunione del giudizio iscritto dalla La Villa s.r.l. con quello precedentemente iscritto dall'appellante Pica, la posizione processuale della società doveva ritenersi correttamente perfezionata senza l'intervento di alcuna preclusione, poiché (come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 8259/1987, Cass. n. 5980/1997, Cass. n. 12419/2000) la mancata costituzione delle parti dopo la notifica della citazione in appello non determina l'improcedibilità dell'impugnazione, ma comporta l'onere di riassumerla entro un anno dalla scadenza del termine per la costituzione dell'appellato. 4.1. - Il motivo è manifestamente infondato. Le doglianze con esso proposte si muovono nel contesto della disciplina dettata dall'art. 348 c.p.c. nel testo antecedente a quello sostituito dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali su cui le censure stesse si fondano), che, tuttavia, è inapplicabile al giudizio di gravame proposto dalla La Villa s.r.l. avverso sentenza del novembre 2009. Alla stregua dell'art. 348, primo comma, c.p.c., nella formulazione nella specie applicabile ratione temporis, la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, sebbene sia consentito alla parte costituitasi tardivamente la proposizione di una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità (principio, questo, consolidato ed al quale si è attenuta la Corte territoriale), essendo invece incongrua una nuova notifica della originaria impugnazione.Orbene, la Corte territoriale, in applicazione dell'anzidetto consolidato principio (Cass. n. 23220/2005, Cass. n. 15721/2011, Cass. n. 23585/2013, Cass. n. 2165/2016), ha correttamente affermato, che intervenuta la causa di improcedibilità del primo atto d'appello interposto dalla La Villa s.r.l. e non essendo ancora intervenuta la corrispondente declaratoria, l'appellante ben avrebbe potuto proporre nuova impugnazione, se tempestiva;
ciò che, tuttavia, era escluso dal mancato rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in ragione della notificazione della sentenza di primo grado ricevuta dalla società La Villa il 4 ottobre 2010 e del fatto che la seconda impugnazione era stata notificata il 13 aprile 2011, a decadenza ormai maturatasi. Quanto, poi, alla data di notificazione della sentenza di primo grado in data 4 ottobre 2010, la difesa di parte ricorrente appare del tutto inconsistente, giacché non solo è la stessa La Villa s.r.l. ad ammettere di aver dichiarato con l'atto di appello "in riassunzione" (ossia con la seconda impugnazione) che era stata destinataria della notificazione della sentenza del Tribunale nella predetta data, ma ciò risulta confermato dalla documentazione in atti (cfr. notificazione sentenza Tribunale di Roma presso il domiciliatario della La Villa s.r.I., avv. Di Felice, richiesta il 10 ottobre 2010, cron. 20.299, presente nello stesso fascicolo di secondo grado dell'attuale ricorrente, depositato, in appello, il 22 aprile 2011 dall'avv. Gizzi), cui questa Corte ha accesso per la natura processuale del vizio dedotto. Conclusioni 5. - Va, dunque, dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da F P e R C, mentre vanno rigettati i ricorsi incidentali della La Villa s.r.l. e della Rominvest S.A. In ragione della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo in conformità, le ricorrenti principali, in solido tra loro, e la Rominvest S.A. vanno condannate, ciascuna, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le parti controricorrenti, mentre la La Villa s.r.l. va condannata al pagamento di dette spese solo nei confronti della Banca Monte de Paschi di Siena S.p.A., non avendo Unicredit Leasing S.p.A. proposto controricorso nei suoi confronti (risultando in atti depositato solo controricorso notificato alle ricorrenti principali). Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
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