Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/07/2018, n. 18074

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/07/2018, n. 18074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18074
Data del deposito : 10 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16791-2015 proposto da: COLASANTI ROSSANA, PICA FRANCESCA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

SILVIO PELLICO

36, presso lo studio dell'avvocato C B, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del dott. F T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II

33, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.), in persona del sig. R F, quale procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO

230a 2, presso lo studio dell'avvocato M L che la rappresenta .22.Tg e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- con troricorrenti - nonchè

contro

MG YACHT CHARTER S.R.L., PICA MASSIMO, DI LORENZO CATERINA, DE ANGELI DANIELE, ROMINVEST S.A., LA VILLA S.R.L.;

- intimati -

nonchè da ROMINVEST S.A., in persona dei suoi legali rappresentanti Sig.ri FREDERIQUE VIGNERON e PATRICIA OSIEKA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA

50, presso lo studio dell'avvocato G DDERI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R G A giusta procura speciale notarile;

- ricorrente -

contro

UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del dott. F T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II

33, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.), in persona del sig. R F, quale procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO

2, presso lo studio dell'avvocato M L che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonché da LA VILLA S.R.L., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, GRAZIELLA CAN NISTRARO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANAPO

29, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GIZZI che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA S.P.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A.), in persona del sig. R F, quale procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO

2, presso lo studio dell'avvocato M L che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del dott. F T, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERICO II

33, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

MG YACHT CHARTER S.R.L., PICA MASSIMO, DI LORENZO CATERINA, DE ANGELI DANIELE, ROMINVEST S.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2359/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI. RILEVATO CHE: 1. - Il Tribunale di Roma, con sentenza del novembre 2009, in accoglimento (per quanto ancora rileva in questa) delle domande proposte dalla UniCredit Leasing S.p.A. e dalla intervenuta Banca Monte dei Paschi S.p.A., dichiarò l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli atti di vendita di vari immobili intercorsi tra gli alienanti fratelli M e F P (fideiussori in favore delle società attrici per i debiti scaduti e non adempiuti della G.E. Gruppo Eldo S.p.A. e della Megamind S.p.A.) e le acquirenti La Villa S.p.A. e MG Yacht Charter s.r.I., nonché del successivo contratto di locazione ultranovennale di uno dei predetti immobili concluso tra la La Villa S.p.A. e R C e del conferimento di tre dei suddetti immobili effettuato dalla La Villa S.p.A. e dalla MG Yacht Carter s.r.l. in favore della Rominvest S.A. all'atto della sua costituzione. 2. - Avverso tale decisione veniva proposto congiunto appello da F P e R C, nonché separata impugnazione dalla La Villa S.p.A. (dapprima con atto richiesto in notificazione il 3 novembre 2010, cui non seguiva l'iscrizione a ruolo;
successivamente, con atto in riassunzione richiesto in notificazione il 13 aprile 2011, seguito da iscrizione a ruolo in data 22 aprile 2011, ma preceduto dalla notificazione della sentenza impugnata in data 4 ottobre 2010);
venivano, altresì, proposti appelli incidentali da parte di M Pica e dalla Rominvest S.A. 2.1. - La Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 15 aprile 2015, dichiarava improcedibile l'appello interposto da La Villa S.p.A. con atto notificato il 3 novembre e l'inammissibilità della successiva impugnazione richiesta in notificazione il 13 aprile 2011, nonché rigettava il gravame principale proposto da F P e R C e gli appelli incidentali di M Pica e della Rominvest S.A. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma ricorrono F P e R C nonché, con separati ricorsi, la Rominvest S.A. e La Villa s.r.l. Resistono con separati controricorsi la Banca Monte dei Paschi S.p.A. (nei confronti di tutti i ricorrenti) e la UniCredit Leasing S.p.A. (nei confronti di F P e R C e della Rominvest S.A.). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Caterina Di Lorenzo, Daniele De Angeli, M Pica e la MG Yacht Carter s.r.l.

CONSIDERATO CHE:

I ricorsi della Rominvest S.A. e della La Villa s.r.I., in quanto proposti successivamente a quello congiunto della Pica e della Colasanti, assumono la veste di ricorsi incidentali. Ricorso principale di F P e R C 1. - Con unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c. p. c., nullità della sentenza con riferimento al disposto di cui all'art. 132 n. 4 c. p. c. "per vizio motivazionale". In riferimento alla posizione della Pica, la Corte territoriale, nel ritenere riconducibili alla predetta convenuta le firme dalla medesima apposte in calce alle fideiussioni pur essendo state formalmente disconosciute, avrebbe fornito una "motivazione apparente", riproponendo "in modo letterale" le argomentazioni del Tribunale, senza dare conto delle difese di essa convenuta, che avevano evidenziato le discrepanze presenti nella relazione del c.t.u. In relazione alla posizione della Colasanti, il giudice del gravame, mancando di dare conto delle argomentazioni difensive, avrebbe del tutto omesso di motivare sulla ritenuta sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c. nei confronti di essa convenuta, che era rimasta completamente estranea agli atti di disposizione delle proprietà immobiliari poste in essere dai figli M e F P. 1.1.
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