Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2020, n. 00147
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R A, nato a Pomezia (RM) il 07/03/1953, avverso l'ordinanza n. 1/19 del giorno 08/01/2019, del Tribunale del Riesame di Taranto;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A L T;udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale E C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udite le richieste del difensore, avv. L S, del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto di perquisizione e sequestro ex art. 250 e ss. c.p.p. e con decreto di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 e ss. c.p.p. del 04/12/2018, il P.M. presso il Tribunale di Taranto, nell'ambito del procedimento penale n. 9278/18 RGNR, dopo aver compiutamente esposto il quadro normativo venutosi a creare a seguito della L. 242/2016, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 a carico di R A, disponeva la perquisizione personale e locale e il conseguente sequestro ex art. 252 c.p. dei beni specificamente indicati come "corpo del reato" e "cose pertinenti al reato" e "di tutte le altre eventuali cose in ogni caso ritenute utili al fine delle indagini, al fine di ricostruire i rapporti oggetto di investigazione, di accertare le concrete modalità di esecuzione del reato, di individuare i corresponsabili, di procedere ad analisi di laboratorio". Ritenendo sussistente, inoltre, il periculum in mora insito nella libera disponibilità dei predetti beni e considerando la necessità di provvedere d'urgenza, disponeva, altresì, il sequestro preventivo di quanto sopra indicato e del denaro profitto del reato, degli strumenti utilizzati per la combustione/inalazione, del materiale pubblicitario, e degli esercizi commerciali dedicati alla vendita e distribuzione di tali prodotti. 1.1. Con provvedimento in data 17/12/2018, il GIP del Tribunale di Taranto convalidava il predetto decreto emettendo poi autonomo decreto di sequestro preventivo. 1.2. Con l'ordinanza n. 1/19 del giorno 08/01/2019, il Tribunale del Riesame di Taranto, adito dall'indagato, rigettava il ricorso formulato avverso tale ultimo provvedimento. 2. Avverso tale ordinanza del Tribunale del Riesame propone ricorso per cassazione R A, a mezzo dei propri difensori, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, 3, 25 e 27 Cost. Deduce che la liceità della commercializzazione dei prodotti della coltivazione (e, in particolare, delle infiorescenze) costituisce un corollario logico-giuridico dei contenuti della legge n. 242 del 2016;dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriva la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%;nel senso che non possono più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. (cfr.Sez. 6, 29 novembre 2018, n. 4920). Afferma che la c.d. cannabis light proveniente da sementi certificate può, pertanto, essere coltivata senza autorizzazione (e dunque è "liberalizzata") proprio perché non può considerarsi "sostanza stupefacente" altrimenti il permesso del legislatore si sarebbe posto in contrasto insuperabile con l'ottica preventiva e repressiva del d.P.R. n. 309/1990. II) violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 L. 242/2016. Deduce che il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della L. 242/2016, non stabilisce alcun divieto posto che l'espressione "è possibile ottenere" non significa "è lecito soltanto ottenere", a meno che non ci si voglia sostituire al Legislatore dando un senso diverso in spregio alla regola posta dall'art. 12 disp. prel. c.c. 2.1. Con memoria depositata il 22/11/2019, i difensori hanno corroborato e chiarito i motivi del ricorso.
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