Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza interlocutoria 27/09/2021, n. 26169
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Testo completo
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6572-2017 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale società incorporante di CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato L S C, rappresentata e difesa dall'avvocato P T;- ricorrente -contro G A, PREMI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G R, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;- controricorrenti - e sul ricorso n. 7210-2018 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale società incorporante di CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato L S C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P T, A U;- ricorrente principale - contro PREMI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;- controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale società incorporante di CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.P.A.);- ricorrente principale -controricorrente incidentale - - avverso la sentenza non definitiva n. 443/2016 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 03/09/2016 R.G.N. 1473/2012 per il ricorso n. 6572/2017;- avverso la sentenza definitiva n. 273/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/08/2017 R.G.N. 1473/2012 per il ricorso n. 7210/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza non definitiva depositata il 3.9.2016, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato che Alessandro Giantin e R P avevano diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Venezia, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione del dovuto a mezzo CTU;che avverso tale pronuncia Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;che Alessandro Giantin e R P hanno resistito con controricorso;che, nelle more del giudizio, avendo conciliato la lite tra loro pendente, Intesa Sanpaolo s.p.a. ha notificato ad Alessandro Giantin atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che questi ha debitamente accettato;che, con sentenza depositata il 24.8.2017, la Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando in esito alla disposta CTU, ha condannato Intesa Sanpaolo s.p.a. a corrispondere a R P la somma di C 177.218,42 oltre accessori a titolo di riscatto della posizione previdenziale maturata presso il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Venezia;che avverso tali statuizioni Intesa Sanpaolo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;che R P ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale, basato su di un motivo;che Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;che, a seguito di congiunta istanza delle parti, le due cause sono state chiamate all'adunanza camerale del 16.6.2021, in vista della quale Intesa Sanpaolo s.p.a. e R P hanno depositato memorie illustrative;CONSIDERATO IN DIRITTO che, con il primo motivo di ricorso avverso la sentenza non definitiva, Intesa Sanpaolo s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, d.lgs. n. 124/1993, e 20, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, nonché del d.m. n. 62/2007, per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto al riscatto della posizione individuale, applicando al Fondo di previdenza le previsioni dell'art. 10, d.lgs. n. 124/1993, giusta le indicazioni di Cass. S.U. n. 477/2015;che, con il secondo motivo, Intesa Sanpaolo s.p.a. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c. e 1362 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la domanda concernente i rendimenti prodotti dall'investimento dei contributi versati al Fondo non fosse nuova rispetto al petitum formulato nel ricorso introduttivo del giudizio, benché quest'ultimo concernesse soltanto la restituzione dei contributi versati dal datore di lavoro e di quelli trattenuti sulla retribuzione corrisposta al lavoratore iscritto al Fondo;che identica censura è ripetuta da Intesa Sanpaolo s.p.a. quale primo motivo del ricorso principale avverso la sentenza definitiva con cui la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento della domanda, l'ha condannata a pagare a R P la somma di C 177.218,42;che, con il secondo motivo del ricorso principale avverso la sentenza definitiva, Intesa Sanpaolo s.p.a. lamenta violazione degli artt. 8 e 10, d.lgs.
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