Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2009, n. 6588

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In tema di impugnazione delle sentenze emesse dalla sezione disciplinare del Consiglio Sup. della magistratura nei procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, nel caso in cui la motivazione non sia stata redatta contestualmente, ma depositata nel termine ordinario stabilito dall'art. 19, comma 2, del citato d.lgs., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contestualmente alla lettura del dispositivo, ma i cui motivi siano stati depositati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 585, primo comma, lettera b), cod. proc. pen., senza che assuma alcun rilievo la mancata notificazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore dell'incolpato, notifica dovutagli solo nel caso di deposito della sentenza oltre i trenta giorni ovvero nel caso di deposito oltre il diverso e più lungo termine indicato dal giudice quando la motivazione risulti complessa (artt. 544, primo e secondo comma, e 548, secondo e terzo comma, cod. proc. pen.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/2009, n. 6588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6588
Data del deposito : 18 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21885/2008 proposto da:
N, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato N, rappresentato e difeso dall'avvocato N, per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 40/2008 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA di ROMA, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. L T M;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. N V, che ha concluso per l'inammissibilità in via preliminare, in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008, nei procedimenti riuniti n. 3 - 39 - 55/2007, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il dottor N responsabile delle incolpazioni allo stesso
contestate ed ha inflitto al medesimo la sanzione disciplinare della rimozione.
Le incolpazioni R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, ex art. 18, attenevano, anzitutto, a due autonomi procedimenti disciplinari avviati dalla Procura Generale della S.C. di Cassazione in fase antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa disciplinare (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) e, in particolare:
1) procedimento disciplinare sub n. 3/2007 ("aver gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato si da compromettere il prestigio e la credibilità dell'Ordine giudiziario" con i comportamenti compiutamente e dettagliatamente descritti nel capo di incolpazione, con i quali "manifestava sistematica negligenza e scarsa operosità e laboriosità e violava i doveri di correttezza ed equilibrio nell'adempimento dei doveri professionali" del D.Lgs. n.109 del 2006, ex artt. 1 e 3, art. 2, lett. d), i), q), r), art. 4;

2) procedimento disciplinare n. 39/2007 ("quale giudice del Tribunale di LOCALITA2, ha violato i doveri di correttezza, diligenza e laboriosità di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, con i comportamenti compiutamente e dettagliatamente descritti nel capo di incolpazione che "evidenziano da parte del dottor N scarsa laboriosità, negligenza, disattenzione e mancanza di correttezza e di trasparenza, tali da assumere rilevanza disciplinare ai sensi anche del medesimo D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. m), q), ff)");
3) L'ulteriore incolpazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, comma 1, lett. e) ed n), atteneva ad un autonomo procedimento disciplinare avviato dalla Procura Generale della S.c. di Cassazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova normativa disciplinare (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) e, in particolare al procedimento disciplinare
n. 55/2007 r.g. (violazione del generale dovere di correttezza e diligenza nell'esercizio delle proprie funzioni con i comportamenti compiutamente e dettagliatamente descritti nel capo di incolpazione).

1. I fatti ascritti erano i seguenti: pur essendo già stato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti analoghi a seguito di ispezione ordinaria svolta presso il Tribunale di appartenenza (LOCALITA2) nel novembre 2003 e pur essendo stato reiteratamente richiamato al rispetto dei termini di deposito delle sentenze: a) persisteva nel comportamento di scarsa operosità e tempestività, omettendo di depositare 139 sentenze civili monocratiche con ritardi massimi di circa due anni alla data del 31 marzo 2005, avendo depositato di 57 minute di sentenze nell'anno 2004;
b) ritardava l'inizio delle udienze, fissava ruoli di udienze sovraccarichi (NOME6 a 200 cause) trasformando le udienze di trattazione in udienze di smistamento e rendendo ingovernabili gli adempimenti di cancelleria;

ometteva di svolgere le udienze già fissate senza provvedere all'adozione di provvedimenti di rinvio d'ufficio, violava i principi di equa ripartizione degli incarichi peritali ex art. 23 disp. att. c.p.c., (concentrazione nel biennio 2002/ 2004 di incarichi peritali a
favore di una cerchia ristretta di professionisti, nominativamente indicati con la specificazione dei relativi compensi

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