Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/03/2023, n. 07183
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa dal Cons. G.F.T. nel 2022, riguardante un contenzioso tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e una società di gestione di un centro commerciale. L'Agenzia contestava alla società l'indebita fruizione di agevolazioni fiscali per l'energia elettrica, sostenendo che la società avesse rivenduto energia elettrica a terzi, superando la soglia di consumo per beneficiare di tali agevolazioni. La società, al contrario, sosteneva che non vi fosse stata una cessione di energia elettrica, ma solo una fornitura di aria calda e fredda tramite un impianto di climatizzazione.
Il giudice ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva già escluso la soggettività passiva della società. La Corte ha argomentato che la questione della rivendita di energia elettrica deve essere interpretata in base alla normativa sulle accise, evidenziando che il soggetto passivo è colui che realizza i fatti generatori dell'imposta. La Corte ha sottolineato che, nel caso in esame, non si era verificata una cessione di energia elettrica, ma un servizio di climatizzazione, escludendo quindi l'applicazione delle sanzioni. La decisione si fonda su precedenti giurisprudenziali che chiariscono la distinzione tra cessione di energia e fornitura di servizi.
Il giudice ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva già escluso la soggettività passiva della società. La Corte ha argomentato che la questione della rivendita di energia elettrica deve essere interpretata in base alla normativa sulle accise, evidenziando che il soggetto passivo è colui che realizza i fatti generatori dell'imposta. La Corte ha sottolineato che, nel caso in esame, non si era verificata una cessione di energia elettrica, ma un servizio di climatizzazione, escludendo quindi l'applicazione delle sanzioni. La decisione si fonda su precedenti giurisprudenziali che chiariscono la distinzione tra cessione di energia e fornitura di servizi.
Sul provvedimento
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17079/2014R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;–ricorrente – contro Le Porte Franche Scarl (già Le Porte Franche Gestioni Scarl), rappresentatae difesa dagli Avv.ti C P e R A , con domicilio eletto presso la seconda in Roma via G.G. Belli n. 27 , giusta procura speciale notarile;–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 181/ 67 / 201 3 , depositata il 6 maggio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del25 ottobre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. G F T. Oggetto: Energia elettrica -Accise– Rivendita – Soggettivitàpassiva — contratto diservice Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso peril rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva, in esito a verifica, avvisi di pagamento e atti di contestazione sanzioni per gli anni dal 1998 al 2007 nei confronti della società Le Porte Franche Gestioni Scarl (ora Le Porte Franche Scarl), gestore e amministratore di un centro commerciale, in relazione all’indebita fruizione dell ’ agevolazione per l’addizionale provinciale dell’energia elettrica poiché il fornitore aveva considerato e fatturato il consumo mensile come di pertinenza di un unico soggetto, la società stessa,con conseguente superamento della soglia di 200.000 kWh/mese, mentre una parte rilevante della fornitura era stata ripartita dalla società tra gli operatori commerciali, nessuno dei quali superava la soglia per fruire del beneficio fiscale. In particolare, l’Agenzia contestava che Le Porte Franche Gestioni Scarl aveva utilizzato l’energia elettrica acquistata oltre che per le parti comuni anche per alimentare l’impianto di climatizzazione esclusiva dei singoli negozi, così realizzando una cessione di energia elettrica, da considerare autonomamente e separatamente. L’impugnazione della contribuente era accolta dalla CTP di Brescia che annullava gli avvisi e gli atti di contestazione delle sanzioni, posto che nella vicenda non si era verificata una cessione di energia elettrica ma di aria calda e fredda. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e ss d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) e dell’art. 6 d.l. n. 511 del 1988 per aver la CTR escluso la soggettività d’imposta della contribuente nonostante rivendesse parte dell’energia elettrica, acquistata tramite la fornitura ad essa intestata, utilizzandola per alimentare l’impianto di climatizzazione esclusivo dei singoli negozi presenti all’interno del centro commerciale. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per aver omesso di considerare le risultanze del pvc, da cui emergeva la fatturazione e doppia imputazione di “energia elettrica punti comuni” e “consumi diretti di energia elettrica”. 3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 1, e 59, comma 1, lett. c, TUA per aver la CTR annullato le sanzioni.
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