Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2019, n. 25678

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2019, n. 25678
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25678
Data del deposito : 11 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 11416-2016 proposto da: F R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R.

VENUTI

30, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentata e difesa dall'avvocato M C;

- ricorrente -

2019

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1122/2015 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 91/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato M C. RG n 11416/2014

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore , ha rigettato la domanda di R F , dipendente del Ministero dell'Istruzione , volta ad ottenere il rimborso della trattenuta previdenziale obbligatoria del 2,5% , prevista dall'ad 11 L n 152/1968 e dall'alt 37 del DPR n 1032/1973 ,illegittimamente operata dal datore di lavoro sull'80% della retribuzione . La Corte ha esposto che la ricorrente aveva optato volontariamente, in quanto dipendente pubblica, per il regime del TFR in luogo del TFS e che ,dunque,alla stessa non era applicabile il ripristino del previgente sistema del TFS e le vicende abrogative dell'alt 12, comma 10, del DL n 78/2010 conv in L 122/2010, comma 98, della L 228/2012 . La Corte ha , quindi , rilevato , che, essendo alla stessa applicabile il regime del TFR,la trattenuta era stata espressamente esclusa . Ha, quindi, osservato che la ricorrente contestava in realtà , non tanto la trattenuta di fatto non operata, quanto il diverso regime retributivo alla quale era sottoposta , in particolare, previsto dalla L. n. 335/1995,dalla L. n. 448/1998 e dall'accordo quadro nazionale del 29/7/1999 e dal

DPCM

20/12/1999;
che dette fonti avevano disposto la soppressione della trattenuta del 2,5% ed introdotto un meccanismo contabile basato sulla riduzione della retribuzione lorda accompagnata da misure di recupero tali da garantire invarianza della retribuzione netta e di quella utile a fini previdenziali . La Corte territoriale ha esposto che tale regime era legittimo in quanto con riferimento ai lavoratori assunti dopo il 31/12/2000, come la ricorrente, non poteva comportare una modifica peggiorativa del trattamento goduto e tantomeno la riduzione della retribuzione ;
che era legittimo anche per coloro che avevano optato per il TFR trattandosi di scelta volontaria ;
che inoltre, il predetto meccanismo di calcolo era stato ritenuto legittimo dalla Corte Cost con sentenza n 244/2014 ;
che del resto ,ove non operasse l'invarianza della retribuzione complessiva ,si avrebbe una sostanziale disparità di trattamento retributivo tra i dipendenti pubblici rimasti con il TFS, in contrasto con il principio di uniformità del trattamento retributivo . i RG n 11416/2014 Ha osservato ,infine, che la ricorrente non poteva dolersi della disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti privati in quanto la contrattualizzazione dell'impiego pubblico aveva costituito solo un avvicinamento tra le discipline rimaste sotto molti profili distinte .
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