Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/09/2019, n. 38593

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/09/2019, n. 38593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38593
Data del deposito : 18 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI MARCO nato a AGROPOLI il 18/08/1990 avverso l'ordinanza del 25/03/2019 del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE P;
lette/sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA dato atto che alcun difensore è comparso,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Salerno, con ordinanza resa in data 25 marzo 2019, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di M G avverso il provvedimento — emesso dalla Corte d'appello di Salerno in data 12 febbraio 2019 - di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari (cui egli era sottoposto in relazione al reato p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990, con divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano): misura che, con detto provvedimento, era stata sostituita con quella della custodia cautelare in carcere in relazione alla violazione degli obblighi cui il G era sottoposto in base all'originaria misura. Secondo il Tribunale salernitano l'aggravamento é giustificato dal fatto che il G, pur non essendosi allontanato dal proprio domicilio, si era intrattenuto a parlare dall'uscio di casa con tale M F, così trasgredendo il divieto impostogli;
nonché dal fatto che anche il M sarebbe gravato da precedenti in tema di stupefacenti.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il G, con atto articolato in un unico motivo di lagnanza, nel quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale adìto, pur avendo dato atto della mancata violazione dell'obbligo di rimanere all'interno del proprio domicilio, ha nondimeno ritenuto il G meritevole del disposto aggravamento a causa del colloquio con il M, che però si era limitato a poche battute: il M, soggetto incensurato, aveva segnalato la propria presenza suonando il clacson (modalità che veniva usata anche dai Carabinieri in occasione dei controlli domiciliari) ed aveva chiesto di parlare con il padre del G;
l'odierno ricorrente gli aveva risposto che il padre stava riposando, invitando il M a tornare il giorno dopo. Perciò, oltre a non sussistere violazione dell'art. 276, comma 1-ter, c.p., neppure vi era stata una violazione meritevole dell'applicazione del provvedimento discrezionale di aggravamento di cui al comma 1 dell'art. 276 del codice di rito.
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