Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 1281
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L'agevolazione tariffaria sull'energia elettrica, concessa da Enel S.p.A. ai propri dipendenti che usufruivano come utenti delle forniture dalla stessa erogate, non ha natura retributiva, atteso che il beneficio prescinde dalla qualità e quantità della prestazione lavorativa resa dal singolo dipendente, nonché dalla durata del pregresso rapporto e dalla posizione che il lavoratore aveva assunto in azienda, e trova fondamento unicamente nelle disposizioni del contratto collettivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in considerazione della natura non corrispettiva del beneficio, negata la configurabilità di diritti quesiti, aveva ritenuto legittimo il recesso della società dalla regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 12553/2019 Numero sezionale 3878/2022 Numero di raccolta generale 1281/2023 AULA 'A' Data pubblicazione 17/01/2023 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 12553/2019 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. G R - Presidente - Ud. 16/11/2022 PU Dott. A PTA - Consigliere - Dott. C P - Rel. Consigliere - Dott. F A - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12553-2019 proposto da: GIANELLI GIULIO, ACTITE ANGELO, BOTTI RICCARDO, CANEPA CLAUDIO, CLERICI LUCIA, CODOGNOTTO SILVANO, DE BARBIERI GIANCARLO, GRAMMATICA GUIDO, GRANDI ROBERTO, OTTONELLI RICCARDO, OTTONELLO GIANFRANCO, PAGLIARI MARIO, PERFUMO MAURO, PERRONE ANGELO, PROFUMO PAOLO, SBARBORO ALFONSO, SBARBORO GINO, 2022 SPAGGIARI ANGELO, tutti domiciliati ex lege in ROMA 3878 PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE 1 Numero registro generale 12553/2019 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi Numero sezionale 3878/2022 Numero di raccolta generale 1281/2023 dall'avvocato E R;
Data pubblicazione 17/01/2023
- ricorrenti -
contro
ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 27, presso lo Studio Trifirò & Partners Avvocati, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIO PROVERA, PAOLO ZUCCHINALI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2019 R.G.N. 104/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato E R;
udito l'Avvocato VITTORIO PROVERA. 2 Numero registro generale 12553/2019 Numero sezionale 3878/2022 Numero di raccolta generale 1281/2023 Data pubblicazione 17/01/2023 Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Genova ha respinto l'appello proposto dagli attuali ricorrenti, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta alla declaratoria di illegittimità o inefficacia della revoca, da parte di ENEL s.p.a., delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e al risarcimento dei danni o, in subordine, alla condanna di Enel spa al pagamento del corrispettivo o indennizzo corrispondente al valore delle agevolazioni tariffarie soppresse.
2. La Corte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell'energia elettrica fornita dal datore di lavoro;
che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori in pensione;
che il 3 Numero registro generale 12553/2019 Numero sezionale 3878/2022 beneficio non aveva alcun collegamento con la Numero di raccolta generale 1281/2023 Data pubblicazione 17/01/2023 prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.;
che con il c.c.l. Enel del 23.4.1996 la misura è stata abolita per il personale assunto dall'1.7.1996 mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale di accordo aziendale del 19.4.2002;
che a seguito di formale recesso da parte di Enel spa dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall'1.1.2016;
che a seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 cod. civ.
3. La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di ENEL s.p.a. dall'accordo aziendale del 19.4.2002, con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in 4 Numero registro generale 12553/2019 Numero sezionale 3878/2022 quanto l'accordo aziendale aveva una durata Numero di raccolta generale 1281/2023 Data pubblicazione 17/01/2023 indeterminata;
che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell'accordo aziendale;
che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di ENEL s.p.a.;
che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l'ammontare e le modalità di erogazione;
che neppure era censurabile la condanna alle spese pronunciata dal tribunale poiché la questione oggetto di causa non poteva definirsi nuova in quanto, all'epoca di deposito del ricorso, era già stata affrontata e decisa con numerose pronunce di merito conformi.
4. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. ENEL s.p.a. spa ha resistito con controricorso. 5 Numero registro generale 12553/2019 Numero sezionale 3878/2022 5. Il Procuratore Generale ed entrambe le parti Numero di raccolta generale 1281/2023 Data pubblicazione 17/01/2023 hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1453, 1375, 1398, 1399, 1703 e ss. e 1387 cod. civ.;
violazione dell'art. 33 c.c.n.l. del 21.2.1989 e dell'accordo aziendale del 19.4.2002. 7. Si sostiene che gli attuali ricorrenti abbiano maturato, in costanza del rapporto di lavoro e in base agli accordi collettivi aziendali all'epoca vigenti, il diritto all'agevolazione tariffaria;
che la regolamentazione contrattuale successiva alla cessazione dei loro rapporti di lavoro (per il collocamento in pensione) non fosse ad essi opponibile e non potesse far venire meno il beneficio dai medesimi acquisito.
8. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2099 e 2103 cod. civ. nonché dell'art. 36 Cost. 6 Numero registro generale 12553/2019 Numero sezionale 3878/2022 9. Si afferma che la natura retributiva del Numero di raccolta generale 1281/2023 Data pubblicazione 17/01/2023 diritto alla riduzione tariffaria fosse desumibile dalla rilevanza della stessa ai fini fiscali, previdenziali e pensionistici e per il calcolo del TFR e che risultasse in modo evidente e confessorio dalla nota aziendale ENEL dell'Ufficio APE – Normativa e contratti dell'1.10.2003, che definiva tale agevolazione tariffaria come “forma di retribuzione in natura”, ai sensi dell'art. 2099 cod. civ. Si invoca il principio di irriducibilità della retribuzione per negare che la società potesse revocare unilateralmente il diritto ormai entrato a far parte del patrimonio del singolo lavoratore pensionato. 10. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988, 2702 e 1362 e ss. cod. civ. 11. Si assume che i giudici di appello abbiano erroneamente interpretato la “Certificazione del diritto al mantenimento dell'energia elettrica a tariffa ridotta ai dipendenti cessati dal servizio”, rilasciata ai ricorrenti al momento del 7 Numero registro generale 12553/2019 Numero sezionale 3878/2022 pensionamento, in contrasto con i canoni Numero di raccolta generale 1281/2023 Data pubblicazione 17/01/2023 ermeneutici e, specificamente, col criterio