Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28351

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2022, n. 28351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28351
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. LIBERTA di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Udine - giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2021, che aveva annullato una precedente ordinanza di quel Tribunale in data 20 aprile 2021 - ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di IA TA contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Udine il 25 febbraio 2021 e ha confermato il sequestro del trattore targato FL685NE e del rimorchio cisterna targato AB237333. Il sequestro preventivo era stato disposto, previa convalida del provvedimento emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero, essendo stato ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 40 commi 1 e 4, 49, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e rilevando che rimorchio e cisterna erano suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del citato decreto.

2. Il Tribunale per il riesame è stato adito da IA TA (proprietario della cisterna e utilizzatore del trattore in forza di contratto di leasing) una prima volta nell'aprile del 2021. La richiesta di restituzione è stata respinta con ordinanza del 21 aprile 2021 che è stata fatta oggetto di ricorso in cassazione. Con sentenza del 7 settembre 2021, la terza sezione penale di questa Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine cui ha chiesto di valutare la proporzionalità della misura cautelare disposta. Tale valutazione è stata compiuta con l'ordinanza oggi impugnata. Il Tribunale per il riesame ha sostenuto che il sacrificio patrimoniale imposto al ricorrente ha «una sua ragionevolezza, almeno in chiave preventiva e cautelare». Ha osservato inoltre: che TA è coinvolto nella vicenda quale terzo estraneo per aver messo a disposizione i mezzi di trasporto indispensabili per commettere il reato e non essere in grado di fornire elementi concreti tali da escludere un difetto di vigilanza;
che la sottrazione all'accertamento e al pagamento delle accise ha riguardato una qualità elevata di prodotto dichiarato olio lubrificante e risultato essere olio da gas;
che il traffico aveva carattere internazionale e ha coinvolto varie ditte del settore;
che è stata predisposta documentazione falsa volta ad occultare la natura della merce movimentata.

3. Contro l'ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il difensore di TA articolandolo in due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. da interpretarsi alla luce degli artt. 3 e 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Lamenta che il Tribunale per il riesame ha deciso in sede di rinvio, adottando l'ordinanza oggi impugnata, nella medesima composizione nella quale aveva adottato la prima ordinanza, annullata dalla Corte di cassazione. Sostiene che questo non avrebbe dovuto avvenire perché i giudici si erano già

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