Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2004, n. 1848
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A norma del combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento da parte del datore di lavoro non imprenditore commerciale dell'obbligo avente per oggetto il trattamento di fine rapporto, il lavoratore, per potere ottenere il pagamento di tale trattamento da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento del datore di lavoro, anche il fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali e, inoltre, in base alla presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento, con la dovuta diligenza e serietà, di una procedura esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infruttuoso, che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ CL, elett.te dom.to in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sante Assennato, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Scarpantoni in forza di procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto in forza di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Teramo n. 537 del 10.11.2000, R.G. n. 2216/99;
Udita nella pubblica udienza del 4.7.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 novembre 1997 CL OZ conveniva davanti al Pretore del lavoro di Teramo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e chiedeva che quest'ultimo fosse condannato, per conto del Fondo di garanzia istituito a norma dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, a pagargli la somma indicata nel medesimo ricorso, oltre agli
accessori.
A sostegno della domanda il ricorrente esponeva che, avendo prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta RA.GA. di MA IN senza ricevere il relativo trattamento al momento della cessazione del rapporto, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo aveva proceduto ad esecuzione mobiliare, peraltro con esito totalmente infruttuoso, nei confronti della datrice di lavoro. Il ricorrente aggiungeva di avere fornito all'INPS, con la produzione del verbale di pignoramento negativo, la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della debitrice, con la conseguenza che del tutto pretestuoso doveva essere considerato il rifiuto dell'Istituto previdenziale di corrispondergli la somma suddetta. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendone il rigetto per mancanza di prova della mancanza delle garanzie patrimoniali in capo alla datrice di lavoro.
Con sentenza dell'8 luglio 1999 il Giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Teramo, cui nel frattempo la causa era stata rimessa a seguito della soppressione degli uffici di pretura, accoglieva il ricorso e condannava l'INPS, per conto del Fondo di garanzia, a pagare al lavoratore la prestazione richiesta.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva interamente riformata dal Tribunale di Teramo in composizione collegiale con sentenza del 10 novembre 2000, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dalla lavoratore.
Il Tribunale osservava che quest'ultimo non aveva fornito la prova che, a seguito dell'espropriazione forzata, le garanzie patrimoniali della datrice di lavoro erano risultate in tutto o in parte insufficienti, dato che nei confronti della medesima era stato eseguito solamente un pignoramento mobiliare risultato negativo, mentre il creditore non aveva usato l'ordinaria diligenza nel ricercare i beni della datrice di lavoro, non solo mobili, ma soprattutto immobili, nella provincia di residenza e in quella di nascita della debitrice.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione CL OZ, che ha dedotto un unico motivo.
L'INPS si è costituito depositando memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione di ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, quinto comma, l. 29 maggio 1982 n. 297, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto confermare la
pronuncia di accoglimento della domanda emessa dal primo giudice, dal momento che era stata da esso fornita la prova dell'esistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, ivi compresa quella relativa alla mancanza delle garanzie patrimoniali della debitrice, giacché - richiedendo la disposizione legislativa solamente l'insolvenza del datore di lavoro ne' potendosi pretendere che il lavoratore-creditore adempia ad una serie imprecisata di ricerche dei