Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/1984, n. 1511

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L'art. 5 cod. proc. civ. non esclude la Rilevanza delle modifiche di diritto della Competenza intervenute dopo la proposizione della domanda, le quali operano nelle controversie pendenti, ancorché in queste siano state emesse sentenze su questioni di Competenza. Pertanto, la sostituzione ope legis di un'amministrazione dello stato ad una delle parti originariamente in giudizio (nella specie, dello ufficio liquidazioni del ministero del tesoro ad un ente mutualistico ai sensi del d.l. 30 aprile 1981 n. 168), comportando il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale, determina l'immediata applicabilità alla controversia delle Disposizioni di cui agli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 e 7 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, con l'ulteriore conseguenza che la Competenza a conoscere dell'appello avverso la sentenza emessa dal pretore, pur se in funzione di giudice del lavoro, spetta al tribunale del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. ( Conf 4800/83, mass n 429693).*

L'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981 n. 168 - convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331 -, nell'autorizzare l'Avvocatura dello stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio degli enti mutualistici soppressi, relativamente alle controversie concernenti operazioni di liquidazione che sono destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio costituito presso il ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, detta una disposizione di natura transitoria idonea a consentire il patrocinio dell'Avvocatura nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto legge e la data in cui, subentrando l'ufficio suddetto, il patrocinio stesso sarebbe comunque automaticamente assunto dall'Avvocatura dello stato con la conseguenza che anche in tale periodo divengono operanti le norme sul patrocinio e sul foro dello stato, alla cui stregua le controversie menzionate vanno devolute, secondo un criterio funzionale e perciò inderogabile, alla cognizione dell'organo giudiziario del capoluogo distrettuale della Avvocatura dello stato, in quanto, con riguardo agli enti suddetti si determina la sostituzione all'ente mutualistico in liquidazione dell'apposito organo statale, il quale agisce come branca della amministrazione dello stato, con propria soggettività istituzionale e non come organo dell'ente soppresso. ( Conf 3276/83, mass n 428168).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/1984, n. 1511
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1511
Data del deposito : 3 marzo 1984

Testo completo

L'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1981 n. 168 - convertito nella legge 27 giugno 1981 n. 331 -, nell'autorizzare l'Avvocatura dello stato ad assumere la rappresentanza e la difesa in giudizio degli enti mutualistici soppressi, relativamente alle controversie concernenti operazioni di liquidazione che sono destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio costituito presso il ministero del tesoro ai sensi della
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