Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/08/2022, n. 31721
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FY MA nato il [...] avverso la sentenza del 02/08/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG
STEFANO TOCCI
Il Proc. Gen. conclude per l'inannmissibilita' .
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione sezione Sesta del 20 Luglio 2022, disponeva farsi luogo alla consegna di FY MA all'Autorità Giudiziaria francese, che ne aveva fatto richiesta a mezzo del mandato di arresto europeo emesso il 23 Maggio 2022 dalla Procura della Repubblica del Tribunale Giudiziario di Rennes La Suprema Corte di Cassazione aveva disposto l'annullamento di una precedente pronuncia della Corte di Appello di Lecce, in accoglimento del terzo motivo di ricorso del FY, per avere detto giudice affermato, a fronte di una produzione documentale della difesa volta a dimostrare il radicamento nel territorio nazionale del cautelato, per cui la consegna doveva essere subordinata alla condizione prevista dall'art.19 legge n.69 del 2005, l'inconferenza la questione dedotta, in quanto il tema del radicamento avrebbe avuto rilevanza solo in presenza di mandato europeo ai fini della esecuzione della pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e non anche in caso di mandato cautelare.
2. Assumeva infatti la corte di legittimità che sulla base del disposto dell'art.19 lettera b) della legge n.69 n.2005 modificato con decreto legislativo n.10 del 2 Febbraio 2021, a fronte di MAE emesso ai fini dell'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro stato membro della UE, che risulti legittimamente ed effettivamente residente in territorio italiano da almeno cinque anni, la esecuzione del mandato "è subordinata alla condizione che la persona, dopo che è stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato Italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione", in sostanza introducendo una disposizione del tutto speculare, quanto ai profili soggettivi, a quella inserita nell'art.18 bis comma 2, con riguardo alla ipotesi di MAE esecutivo.
2.1 Argomentava ancora il giudice di legittimità che la rilevanza della questione dello stabile radicamento del cittadino straniero, attinto da mandato di arresto europeo sussisteva sia in relazione a MAE esecutivo, sia in relazione a MAE processuale e che pertanto il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se e in che termini FY MA fosse soggetto radicato nel territorio nazionale e quindi se ricorressero le condizioni previste dall'art.19 della legge n.69/2005 per condizionare la consegna alla restituzione del cautelato, in caso di condanna ai fini della espiazione della pena ovvero della misura di sicurezza.. 2.2 Quanto poi alla questione della applicabilità della suddetta normativa al cittadino extracomunitario rilevava che la Corte di Appello di Lecce avrebbe dovuto accertare, in sede di rinvio, se il FY fosse cittadino italiano o appartenente a paese terzo della Comunità Europea, considerando che la Corte Costituzionale, con ordinanza n.217 del 2021 aveva deciso di sottoporre alla Corte di giustizia della Unione Europea in via pregiudiziale la questione della contrarietà della suddetta normativa nazionale, nella parte in cui preclude in maniera assoluta e automatica all'autorità giudiziaria nazionale di rifiutare la consegna di cittadini di paese terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentino con il territorio nazionale con l'art.4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio del 3 Giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, interpretato alla luce dell'art.1 par.3 della medesima decisione quadro e dell'art.7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
nonché una seconda questione pregiudiziale, in caso di acclarata contrarietà, concernente i criteri e i presupposti sulla base dei quali tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna.
3. La Corte di Appello di Lecce, giudicando in sede di rinvio, preso atto del perimetro valutativo delimitato dalla sentenza di annullamento da un lato evidenziava che, allo stato della normativa attuale, l'art.19 della legge n.69 dell'anno 2005 impone di subordinare la consegna alla condizione che la persona sia rimandata in Italia, in caso di esecuzione della pena, esclusivamente nei confronti di cittadino italiano ovvero di cittadino comunitario legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni e quindi non può incidere sulla posizione del ricorrente FY MA il quale è cittadino afgano. Quanto alle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rilevato che le stesse si riferivano alla procedura di mandato di arresto europeo finalizzato alla esecuzione di una pena o di una