Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/08/2004, n. 16750
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F U - Presidente -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. E V G - Consigliere -
Dott. R F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAFFEI S.p.A., con sede in Trento, via Maccani n. 112, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A M del foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. F B, in piazza di Firenze n. 24, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 280/2000 del 44-7-2000, depositata il 12-7-2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 8-4- 04 dal relatore Cons. Dott. F R;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C D, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società MAFFEI S.p.A. con citazione, notificata il 30-6-95, conveniva davanti al Tribunale di Trento l'Amministrazione Finanziaria per ottenere il rimborso di L..78.000.000, somma versata a titolo di tassa annuale societaria di concessione governativa, relativamente agli anni 1985/1992. il Ministero si costituiva;
sollevava eccezione di incompetenza per territorio;deduceva la decadenza triennale;proponeva domanda riconvenzionale diretta ad accertare la spettanza della tassa a titolo di remunerazione o indennizzo.
L'adito Tribunale, con sentenza del 10-12-98, in parziale accoglimento della domanda, condannava l'Amministrazione Finanziaria a restituire la somma di L..12.000.000, limitatamente al 1992, oltre interessi.
Il Ministero proponeva gravame. La società interponeva appello incidentale per conseguire l'intero importo indebitamente pagato o, quanto meno, l'importo di L..59.250.000 secondo lo ius superveniens. La corte d'appello di Trento, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione impugnata, condannava il Ministero a pagare alla società l'ulteriore somma di L..59.000.000, con gli interessi al tasso legale vigente alla data del 1-1-99, ai sensi dell'art. 11 co. 3 L. n. 448/98. Avverso questa decisione la Maffei ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 22-1-2001, impugnando la sola parte in cui viene statuito che alle somme, relativamente alle quali è stato riconosciuto il diritto al rimborso, va applicato l'interesse al tasso legale, ai sensi dell'art. 11 L. 23-12-98, n. 448. Il Ministero ha depositato atto in data 10-12-2001, al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 co. 10 c.p.c.. La società ha depositata ulteriore memoria in data 8-9-2003. MOTIVI DELLA DECISIONE