Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06961

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 06961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06961
Data del deposito : 17 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DU BI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato GIORGIO SANTINI per l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che, in difesa del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato, con nota spese delle quali chiede la liquidazione;
udito l'Avvocato ANGELO STANISCIA che, nell'interesse di DU BI, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. UC BI, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 23/02/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 14/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 419 cod.pen.. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione della legge penale, Erronea qualificazione giuridica del fatto". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che nel caso concreto non era configurabile il reato di cui all'art. 419 cod.pen., perché secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito per il delitto in questione il danneggiamento deve essere connotato da ambiti spaziali e temporali quali interi quartieri di città e, perciò, non si adatta ai fatti in esame, commessi all'interno di un penitenziario. 1.2. "Illegittimità costituzionale dell'art. 419 cod.pen. per violazione del principio di tassatività e per violazione del principio di uguaglianza". A tal riguardo il ricorrente assume che la norma punisce i fatti con termini equivoci e non tipizzati, con particolare riferimento alla definizione di "devastazione" e di "saccheggio", la cui interpretazione lascia margini di discrezionalità eccessivamente ampi all'interprete, con conseguente contrarietà alla Costituzione sia per l'indeterminatezza della norma sia per la mancanza di una pena edittale congrua. A sostegno di tale ultimo assunto viene raffrontata la pena prevista del reato di cui all'art. 419 cod.pen. con quella di altri reati che si assumono più gravi, eppure puniti con pena meno rigorosa, con conseguente irragionevolezza della norma.

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