Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/12/2019, n. 31466

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/12/2019, n. 31466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31466
Data del deposito : 3 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16759/2014 R.G. proposto da CAD International s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giambattista Vico n. 22, presso lo studio dell'avv. A F, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. M T giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controri corrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 146/02/13, depositata il 18/12/2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019 dal Cons. G M N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F S, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Co s. est. G. . Nonno \M)i? .4:71 114. : Udito l'avv. A F per la ricorrente, nonché l'avv. R P per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 146/02/13 del 18/12/2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da CAD International s.r.l. (di seguito CAD) avverso la sentenza n. 13/14/11 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), che aveva rigettato l'impugnazione della società contribuente nei confronti di due avvisi di rettifica concernenti importazioni doganali relative all'anno 2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR: a) gli avvisi di rettifica impugnati riguardavano l'importazione di due partite di riso parboiled a grani lunghi, in relazione alle quali veniva rifiutata l'applicazione dell'esenzione daziaria, essendosi accertata, da parte dell'OLAF, la falsa provenienza cambogiana della merce;
b) la CTP respingeva il ricorso proposto da CAD;
c) avverso la sentenza della CTP la società contribuente proponeva appello.

1.2. La CTR, previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, confermava gli avvisi di rettifica, evidenziando che: a) era applicabile alla fattispecie l'art. 201 del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario - CDC) e non già del successivo art. 202, con conseguente responsabilità per l'obbligazione doganale di CAD quale dichiarante rappresentante indiretto;
b) non era in contestazione l'esecutività degli avvisi di rettifica impugnati, ma la loro fondatezza;
c) non aveva alcun rilievo ai fini della motivazione degli avvisi di rettifica la mancata allegazione del verbale dell'OLAF o l'attribuzione al riso importato dell'origine thailandese invece che cambogiana ovvero di nessuna origine;
d) era inapplicabile alla fattispecie l'art. 7 della I. 7 agosto 1990, n. 241;
e) non sussisteva la dedotta decadenza dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi;
f) la 2 s. est. Nonno dichiarazione di origine cambogiana del riso era stata legittimamente ritenuta falsa, così come attestato dal certificato del 20/10/2010 rilasciato dall'Autorità cambogiana, regolarmente prodotto in appello;
g) non sussistevano i presupposti applicativi dell'art. 220, § 2, lett. b), CDC con riferimento alla asserita buona fede della società contribuente;
h) poiché era stata esclusa la provenienza cambogiana della merce, doveva parimenti escludersi il trattamento preferenziale all'importazione, indipendentemente dalla allegazione dei titoli AGRIM.

2. Avverso la sentenza della CTR CAD proponeva ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3. L'Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, CAD deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e degli artt. 14, 201 e 202 CDC, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando l'insussistenza della responsabilità della società contribuente, avendo la CTR erroneamente applicato l'art. 201, § 3, CDC anziché l'art. 202 CDC.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle circostanze incontestate dalle quali si può evincere l'inconsapevolezza della irregolarità contestata da parte di CAD.

3. I due motivi, vertendo su questioni connesse, possono essere unitariamente esaminati e sono infondati.

3.1. Ai sensi dell'art. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell'art. 40, primo comma, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un 3 Coni est. G.M Nonno rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la I. 22 dicembre 1960, n. 1612 ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva I. n. 213 del 2000. 3.1.1. Dal combinato disposto degli artt. 201, § 3, e 4, punto 18, CDC, l'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019).

3.1.2. Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all'importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest'ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, laddove il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma che l'obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.;
cfr. Cass. n. 9773 del 23/04/2010;
Cass. n. 7720 del 27/03/2013;
Cass. n. 9270 del 17/04/2013;
Cass. n. 6129 del 01/03/2019).

3.1.3. La centralità della figura del dichiarante è confermata anche dall'art. 5, comma 4, CDC, secondo cui «la persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto». Conseguentemente, la mancanza di prova dei poteri di rappresentanza, la mancata risposta a una contestazione da parte dell'Ufficio o l'assenza 4 Coni, est. G.M tNonno di dichiarazione comporta la presunzione che il soggetto abbia agito quale rappresentante indiretto e, come tale, quale dichiarante.

3.2. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal Codice doganale comunitario (artt. 204 e 205 CDC). In questo caso, l'obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, dichiarazione riguardante merci del tutto diverse da quelle effettivamente importate, sottrazione al controllo doganale, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali, ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime.

3.2.1. In dette ipotesi, l'obbligazione doganale è legata al verificarsi di un fatto, configurandosi una importazione di merci che prescinda dalla esistenza di una valida dichiarazione doganale. Invero, l'introduzione della merce non ha rispettato le fasi contemplate dall'art. 38, n. 1 e art. 40 CDC (Cass. n. 5159 del 01/03/2013), ossia conduzione/trasporto all'ufficio doganale e presentazione in dogana (cfr.

CGUE

25 gennaio 2017, in causa C-679/15, UltraBrag AG, punto 20;
Cass. n. 5560 del 2019, cit.;
Cass. n. 15777 del 23/06/2017;
Cass.n. 10033 del 20/04/2017;
Cass. n. 8240 del 30/03/2017).

3.3. Nel caso di specie, è pacifico che la merce sia stata introdotta nel territorio dello Stato a seguito di regolare dichiarazione doganale, poi soggetta a rettifica a posteriori in ragione della contestazione sull'origine della merce. Ne deriva che il richiamo all'art. 202 CDC da parte della ricorrente non è pertinente, perché regola un'ipotesi in cui la dichiarazione non c'è stata. 5 Consj est. G.M. onno 3.4. La responsabilità di CAD per l'obbligazione doganale deriva, peraltro, direttamente dall'applicazione dell'art. 201 CDC, essendo la società contribuente rappresentante indiretto dell'importatore e, quindi, autore materiale della dichiarazione effettuata in nome proprio, anche se per conto altrui.

3.4.1. Di tale dichiarazione il rappresentante indiretto dell'importatore si assume la responsabilità e la stessa è impegnativa con riferimento all'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci importate al regime considerato (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993). Conseguentemente, il rappresentante indiretto risponde della obbligazione doganale, anche se sorta a seguito di verifica a posteriori conseguente alla diversa origine della merce importata.

3.4.2. Né può ritenersi che la responsabilità dello spedizioniere rappresentante indiretto integri una forma di responsabilità oggettiva, ben potendo quest'ultimo provare la propria buona fede alle condizioni previste dall'art. 220, § 2, lett. b), CDC.
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