Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/03/2018, n. 06934

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 20/03/2018, n. 06934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06934
Data del deposito : 20 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22488-2013 proposto da: MESSINA VITO C.F. MSSVTI61A03F061X, LO CASCIO SALVATORE C.F. LCSSVT76M23F061X, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANGELO EMO

106, presso lo studio dell'avvocato S G G, rappresentati e difesi dall'avvocato G F, giusta delega in atti;

- ricorrente -

nonchè

contro

BELICE AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;- intimata - avverso la sentenza n. 1214/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/08/2013 R.G.N. 2080/2012. N. R. G. 22488 2013

RILEVATO

1. che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma delle sentenze di primo grado, che avevano dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dagli odierni ricorrenti nei confronti della società Belice Ambiente spa in liquidazione, ha rigettato le domande volte all'accertamento della nullità del termine apposto al contratto sottoscritto il 13.3.2010 e della conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 13.3.2010;

2. che, per quanto oggi rileva, la Corte territoriale a fondamento della decisione ha ritenuto che i contratti dedotti in giudizio non avrebbero potuto essere convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ostandovi il divieto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009, applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio perchè la Belice Ambiente rientrava nella categoria prevista da tale disposizione;

3. che avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
la società Belice Ambiente spa in liquidazione è rimasta intimata;

CONSIDERATO

4. che con l'unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l'attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEP e dal CES, in relazione all'art. 19 del D. L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009, per avere la Corte territoriale ritenuto che la società Belice spa fosse una società a partecipazione pubblica e per non avere la Corte territoriale considerato che la medesima società non era inserita nell'elenco ISTAT di cui all'art. 19 del D. L. n. 78 del 2009 convertito nella L. n. 102 del 2009;
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