Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2021, n. 23653

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 31/08/2021, n. 23653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23653
Data del deposito : 31 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

incidentale. Conseguenze di legge. R.G. 10228/18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO S G conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Sassari, S L FL AG, MPS spa e A S al fine di ottenere la pronuncia di nullità e/o annullamento ovvero, in subordine, di risoluzione per grave inadempimento dei contratti di acquisto di polizze unit linked denominate Axa Innovation Sip nonché la condanna dei soggetti convenuti alla restituzione delle somme versate a titolo di premi o comunque della differenza tra i premi versati e il valore di riscatto ottenuto, oltre rivalutazione ed interessi. L'attore esponeva di aver intrattenuto con la A S spa, cui era subentrata la Monte dei Paschi di Siena, un rapporto di gestione patrimoniale e che, stante le perdite subite nella componente azionaria allo scopo di effettuare un'operazione a basso rischio, aveva proceduto in data 5.11.2007 alla stipulazione di due polizze unit linked proposte dalla stessa A S spa in collaborazione con la S L AG per il tramite del promotore finanziario A S, il quale aveva chiesto però di retrodatare l'acquisto al 31.10.07. L'attore assumeva che si trattava di investimenti a carattere speculativo che gli erano stati proposti senza l'osservanza delle norme di comportamento prescritte sia dal d.lgs. n. 58/98 che dal regolamento Consob in materia d'informazione sulla rischiosità dell'operazione e di regolamentazione dei rapporti di gestione. Il tribunale rigettava la domanda ritenendo meritevole di tutela la funzione economica delle operazioni - sottoscritte nella data riportata nei contratti, in difetto di prova circa la dedotta retrodatazione - ed escludeva che l'impresa convenuta, avente sede legale in Liechtenstein, fosse soggetta alle disposizioni regolamentari invocate dagli attori, essendo invece applicabile la legge dello Stato membro competente anche per la vigilanza. Inoltre, il primo giudice evidenziava che nella nota informativa era previsto che l'investimento avrebbe potuto comprendere anche prodotti non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita. Avverso la predetta sentenza, S G proponeva appello - che veniva accolto - censurando la contraddittoria motivazione circa l'esame dei documenti prodotti, al fine di dimostrare la retrodatazione degli acquisti;
censurava, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 16 del D.M. 228/99 trattandosi di polizza negoziata in Italia, ancorché da parte di impresa estera e, quindi, soggetta alle disposizioni inderogabili e alle prescrizioni di cui alla circolare Isvap n. 474/D. Infine, lamentava la violazione dell'art.1334 c.c. e degli artt. 10 e 13 delle condizioni generali di contratto ed insufficiente motivazione sulla determinazione del valore di riscatto che non aveva tenuto conto del momento in cui il contratto era stato sciolto (in quanto l'investitore si era trovato esposto al default di Herald Usa, che si era, tuttavia, verificato successivamente allo scioglimento). Resistevano all'appello sia S L AG che MPS spa. A sostegno dei propri assunti di accoglimento, il giudice distrettuale ha ritenuto che la società collocatrice del prodotto (in solido con la società emittente) avesse violato la procedura rafforzata informativa - in ciò discostandosi dalla soluzione raggiunta in prime cure che aveva ritenuto rispettati tali obblighi - che non si risolve nella mera consegna dei documenti descrittivi e della scheda sintetica, ma comporta una puntuale verifica degli obiettivi del cliente e dell'adeguatezza dell'operazione, rispetto al suo personale profilo attinente al rischio sopportabile alla luce delle direttive fissate per iscritto nel contratto normativo (cd. contratto quadro). Secondo la Corte d'appello, i detti obblighi imposti all'intermediario prescindono da una previsione specifica che le parti abbiano inserito nei singoli contratti, e mirano alla tutela della sicura circolazione dei prodotti finanziari e la scelta se far valere o meno il rimedio della risoluzione è rimessa alla volontà del cliente. Nel caso di specie, secondo quanto previsto nelle polizze documentate in atti, il prodotto venduto al Sig. S non garantiva la restituzione dei premi versati, che potevano essere investiti anche in fondi non consentiti dalla normativa italiana, con possibilità di vendita "allo scoperto" e, quindi, con carattere meramente speculativo e rischioso per il soggetto investitore. In buona sostanza, le predette polizze unit linked erano, per quanto evidenziato dalla Corte d'appello, contratti di assicurazione sulla vita a causa mista di assicurazione e strumenti finanziari, con prevalenza della funzione finanziaria, perché il rischio in ordine al valore dei fondi acquistati dall'assicuratore è a totale carico dell'investitore, il quale, partecipando all'alea contrattuale potrebbe vedersi esposto alla perdita o alla rilevante diminuzione del valore di riscatto. Sulla base di ciò, la Corte d'appello ha ravvisato la violazione degli obblighi di cui agli artt. 28 e 29 reg. Consob e conseguente risoluzione del contratto di assicurazione, ex artt. 1453 - 1455 c.c. Inoltre, non vi era dubbio, secondo la Corte distrettuale, che la società d'intermediazione svolgesse anche il servizio di gestione del portafoglio (direttamente imputabile anche alla società emittente la polizza), funzionale alla determinazione del premio spettante al cliente una volta verificatosi l'evento assicurato. In particolare, il negozio gestorio andava a collocarsi nella parte finanziaria di gestione dei premi versati, con facoltà di modificare discrezionalmente la composizione dell'investimento. MPS spa ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte cagliaritana affidando l'impugnazione a sette motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso, S G e A S (il quale si è limitato a dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva, per la mancata riproposizione in sede di appello della domanda di manleva da parte di MPS spa), mentre S L FL AG, propone controricorso e ricorso incidentale sulla base di undici motivi, illustrati da memoria. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.
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