Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2003, n. 9505
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C.C. 64381 ESENTE DA REGISTRAZIONE E 14-5-1981 N. 21909505/03 AL SENSI DELL'ART. 73 DELLA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE OGGETTO: Esenzione da IVAperdanni 64391 N. derivati dal sisma del 1980 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. U R PRESIDENTE R.G.N. 8667/1999 Dott. M O CONSIGLIERE Dott. M C CNSIGLIERE Dott. G V A M CONSIGLIERE Cron. 29892 Dott. P G CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 17.12.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dalla AMMINISTRAZIONE delle FINANZE - Ufficio IVA di Benevento, legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege - RICORRENTE - CONTRO Giosuè MIRRA - INTIMATO - avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.29/49/98 pubblicata il 3.4.1998. 4677 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.12.2002 dal Consigliere Dott. P G. Udito il difensore della ricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Benevento, G M impugnava l'avviso per mezzo del quale il locale Ufficio IVA aveva irrogato le sanzioni di legge con recupero della relativa imposta in riferimento all'acquisto, nel 1989, di attrezzature agricole, che il contribuente pretendeva esente ai sensi dell'art.5, primo comma, lettera d), del decreto legge n.799 del 1980, convertito, con modificazioni, nella legge n.875 dello stesso anno. Deduceva il ricorrente che l'esenzione in parola continuasse a valere anche dopo la data del 31.12.1988, in virtù di quanto disposto dall'art.8, quarto comma, del decreto legge n.474 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.12 del 1988. Si costituiva l'Ufficio, contestando i motivi del ricorso e chiedendone il rigetto, che la Commissione adita, invece, con decisione del 14.2.1995, accoglieva non ritenendo fondati gli argomenti del medesimo Ufficio. Avverso tale decisione, proponeva appello quest'ultimo, insistendo nelle proprie contestazioni e sulla validità del proprio operato. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza del 20.3/3.4.1998, rigettava il gravame, assumendo che fosse da applicare la norma di esenzione dall'IVA di cui al richiamato art.8, quarto