Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 18927

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/2004, n. 18927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18927
Data del deposito : 21 settembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D P S - rel. Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
LA NOTTE DIESEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore P L L N, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA TAOLIAMENTO

14, presso l'avvocato C M B, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocato C A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F F, F C, giusta procura in calce al ricorso;

- resistente con procura -
contro
FALLIMENTO LA NOTTE DIESEL S.R.L.;



- intimato -


avverso la sentenza n. 453/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/02/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2004 dal Consigliere Dott. S D P;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato B che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI

Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1.1 A seguito di istanza dell'I.N.P.S., il Tribunale di Rema, con sentenza n. 1143/97 del 20 agosto 1997, dichiarò il fallimento della La Notte Diesel s.r.l. in liquidazione.
La Società fallita propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza e, in particolare, che il credito fatto valere dall'I.N.P.S. era inesistente e che il patrimonio societario era capiente rispetto ad un credito ipotecario vantato dall'I.SV.E.I.MER.
in contumacia dell'I.N.P.S. e del Fallimento, il Tribunale adito, con sentenza n. 8229/99 dell'11 maggio 1999, rigettò l'opposizione.

1.2 A seguito di appello della Società La Notte Diesel ed in contumacia dell'I.N.P.S. e del Fallimento, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 453/01 del 12 febbraio 2001, rigettò l'appello.
in particolare, la Corte romana ha così, testualmente, motivato la decisione: A1)- "Col primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale ha basato la motivazione in primo luogo sulla pretesa 'sicura esistenza del debito INPS', affermazione contenuta nella sentenza dichiarativa del fallimento e che formò specifico oggetto della conseguente opposizione, per cui spettava al Tribunale riesaminare la situazione debitoria nei confronti dell'INPS, in considerazione anche del fatto che le partite pretese si riferivano a decreti ingiuntivi che ripetevano somme identiche e che comunque erano stati opposti. La doglianza non può essere accolta, in quanto - come si è visto - si incentra esclusivamente sulla pretesa inesistenza o duplicazione dei crediti dell'INPS, che formarono oggetto della fase di verificazione dello stato passivo, per cui in quella sede dovevano essere dedotte e trattate attraverso apposite contestazioni, come previsto dall'art. 96 L.F." A2) - "Ad abundantiam comunque va rimarcato che l'appellante non ha provato l'esito dei giudizi promossi in opposizione ai tre decreti ingiuntivi, per cui la valutazione del credito operata dal Tribunale Fallimentare va confermata". B)- "Col secondo motivo l'appellante deduce la inesistenza della morosità nei confronti dell'ISVEIMER, che sarebbe comprovata dal fatto che il debito sarebbe stato pagato per oltre la metà e che pendevano trattative per il saldo del residuo. La deduzione non può essere condivisa, in quanto l'ISVEIMER vanta un credito garantito da ipoteca iscritta sui beni immobili della Società e l'ammissione al passivo è avvenuta per oltre cinque miliardi di lire. Non appare neanche provata l'asserzione della Società fallita di inesistenza della morosità nei confronti dell'Istituto per avere essa debitrice pagato gran parte delle rate di mutuo in scadenza, per cui il debito si sarebbe dimezzato. Ed invero dalla relazione del Curatore e dalla stessa documentazione prodotta in primo grado dall'appellante (vedi doc. 14, 15 e seguenti) emerge che l'ISVEIMER richiedeva il pagamento di tale ingente somma dopo onerose trattative col legale rappresentante della Società fallita, in quanto questa aveva offerto la somma che sarebbe stata ricavata dalla vendita degli immobili ipotecati, per i quali ci sarebbe stato un offerente per lire 1.200.000.000, somma però ritenuta esigua e non soddisfacente dall'Istituto". C)- "Col terzo motivo l'appellante lamenta che altro elemento per la dichiarazione di fallimento sia stato tratto dalla messa in liquidazione della Società. Nemmeno tale doglianza può essere condivisa, poiché sia lo stato di morosità nei confronti del creditore ipotecario che l'insolvenza desumibile anche dal debito INPS, che non risulta escluso in via giudiziale, seguiti dalla messa in liquidazione in epoca prossima alla creazione della Società sono tutti elementi valutabili quali presupposti della dichiarazione di fallimento e correttamente il Tribunale ne ha tenuto conto".


1.3 Avverso tale sentenza La Notte Diesel s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione, notificato all'I.N.P.S. in data 20 dicembre 2001, deducendo quattro motivi di censura illustrati con memoriali Fallimento della Società, benché ritualmente intimato, non si è costituito, ne' ha svolto attività difensiva. In data 17 aprile 2002, l'I.N.P.S. ha depositato in Cancelleria copia del ricorso notificatogli, recante, in calce, senza data, procura ad litem.
In prossimità dell'odierna udienza di discussione, il difensore della ricorrente ha depositato copia della sentenza della corte d'Appello di Bari del 20 agosto 2003, pronunciata tra la ricorrente medesima e l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE


2.1 Preliminarmente, deve dichiararsi che il deposito della procura ad litem da parte dell'I.N.P.S., con le modalità dianzi rilevate (cfr., supra, n. 1.3) non e produttivo di alcun effetto giuridico: in fattispecie identica alla presente, infatti, questa Corte (cfr. sent. n. 4618 del 2002), con argomentazioni condivise dal collegio, ha affermato che il mero deposito della copia notificata del ricorso, effettuato dalla parte nei cui confronti questo è diretto e recante in calce la procura alla lite, non ha rilevanza alcuna: ne' come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello tipico previsto dall'art. 370 cod. proc. civ., ne' come memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., la quale postula la previa notificazione ed il
previo tempestivo deposito del controricorso, ne', infine, come atto idoneo per la partecipazione all'udienza di discussione, essendo a tal fine necessario, quando manchi (come nella specie) il controricorso, il conferimento di idonea procura speciale ad litem nelle forme di cui all'art. 83 comma 2 del codice di rito.

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