Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2013, n. 19142

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La disposizione dell'art. 885 cod. civ., che consente al comproprietario di alzare il muro comune, non interferisce con la disciplina in materia di distanze legali, né deroga alla stessa, questa perseguendo la funzione di evitare intercapedini dannose tra fabbricati (normativa codicistica) e anche di tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità degli edifici in relazione all'ambiente (disciplina regolamentare, richiamata dall'art. 873 cod. civ.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 09/08/2013, n. 19142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19142
Data del deposito : 9 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P L - Presidente -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. M E - rel. Consigliere -
Dott. P C A - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22958-2007 proposto da:
P FABRIZIO PGZFRZ56P29L781V, VESENTINI MARIA TERESA VSNMTR57R55L781R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato M L, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati S G, D V P, O G;



- ricorrenti -


contro
CUNEGATTI GALDINO, B E, PRESA CELESTINA;



- intimati -


sul ricorso 27372-2007 proposto da:
B E BVLNZE49H01Z110X, PRESA CELESTINA
PRSCST46M46A540F, CUNEGATTI GALDINO CNGGDN44L11A540R, domiciliati in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato C E;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
P FABRIZIO PGZFRZ56P29L781V, VESENTINI MARIA TERESA VSNMTR57R55L781R, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato M L, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati D V P, S G, O G;

- controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1070/2006 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato Luigi MANZI difensore dei ricorrenti e dei controricorrente al ricorso incidentale, si riporta agli atti depositati e ne ha chiesto accoglimento in subordine ha chiesto applicarsi la normativa sopravvenuta sia regionale sia comunale;

udito l'Avvocato Enrico CASCELLA, difensore dei controricorrenti ricorrenti incidentali che si riporta agli atti depositati e ne ha chiesto accoglimento;
riguardo alle osservazioni sollevate dall'Avvocato ricorrente si rimette alla decisione della Corte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO

Rosario Giovanni previa riunione dei ricorsi ha concluso per accoglimento del ricorso principale limitatamente all'incidenza delle nuove disposizioni urbanistiche;
e rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- B Enzo, Cunegatti Galdino e Presa Celestina, proprietari, rispettivamente, il primo dell'immobile sito al civico n. 23, gli altri due dell'immobile sito al civico n. 29 di via Custoza in Verona, convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di quella città P F e V M T, proprietari dell'immobile interposto in aderenza tra i loro, lamentando che i convenuti avevano:
1) sopraelevato il loro fabbricato, realizzando un terzo piano senza rispettare le distanze dal confine con le proprietà B da un lato e Cunegatti - Presa dall'altro;
2) realizzato sulla facciata due elementi in cemento, adibiti a fioriere, di cui quello verso la proprietà B non rispettosa della distanza dal confine;
3) costruito nella parte retrostante un corpo di fabbrica posto a distanza illegale da una veduta della proprietà B;

4) costruito sul retro un manufatto, adibito a legnaia, sopraelevato rispetto ad un confinante ripostiglio del B;
5) costituito, a ridosso della rete di confine tra i cortili, un deposito di materiali vari, la cui presenza aveva danneggiato una vite americana. Chiedevano, pertanto, la riduzione in pristino.
I convenuti, costituendosi in giudizio, resistevano alla domanda eccependo in via preliminare l'inammissibilità e improponibilità delle domande svolte dagli attori per essere le stesse "palesemente in contrasto con quanto già statuito dal Pretore di Verona e dal Tribunale di Verona in sede di denuncia di nuova opera". Nel merito, contestavano tutte le doglianze degli attori e, con specifico riferimento alla assunta illegittimità della sopraelevazione, eccepivano, in base al disposto dell'art. 885 cod. civ. (innalzamento del muro comune), la inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni in tema di distanze tra costruzioni. Spiegavano riconvenzionale nei confronti di tutti gli attori, per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod.proc. civ., e nei confronti del solo B, per la demolizione di opere realizzate da quest'ultimo in violazione delle norme in tema di distacco tra fabbricati, di distanza dalle vedute e dal confine.
Con sentenza del 20 ottobre 2010 il Tribunale condannava i convenuti a demolire tutta la parte dell'edificio di loro proprietà posta ad altezza superiore a quella degli edifici confinanti di proprietà rispettivamente di B Enzo di Cunegatti Galdino e Presa Celestina che si trovava a meno di cinque metri dai rispettivi confini;
condannava i convenuti a ridurre il corpo di fabbrica con copertura in coppi, posto sul prospetto posteriore del fabbricato di loro proprietà, sino a rispettare la distanza di metri tre dalla finestra al primo piano del fabbricato di proprietà di B Enzo;
condannava i convenuti ad arretrare la scala esterna posta sul retro del fabbricato di loro proprietà sino a rispettare la distanza di m. 5 dal confine con la proprietà B;
condannava l'attore B Enzo ad arretrare il pianerottolo della scala in muratura posta sul retro del fabbricato di sua proprietà sino a rispettare la distanza di m. 5 dal confine con la proprietà dei convenuti;

condannava l'attore B Enzo ad arretrare il parapetto laterale (lato sud) del balcone posto sul prospetto del fabbricato di sua proprietà verso via Custoza fino alla distanza di un metro e mezzo dal confine con la proprietà dei convenuti;

Con sentenza dep. il 29 giugno 2006 la Corte di appello di Venezia in parziale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda sub 3 dell'atto di citazione, relativa al manufatto posteriore, confermando per il resto la sentenza di primo grado. Le spese processuali del doppio grado di giudizio erano integralmente compensate fra il B e i convenuti, che erano condannati a pagare il 4/5 delle spese in favore del Cunegatti e della Presa, essendo compensato il residuo.
Per quel che ancora interessa, era respinto l'appello con il quale i convenuti avevano censurato la condanna alla demolizione della sopraelevazione sul rilievo che l'art. 885 cod. civ. invocato dai convenuti, i quali avevano dedotto la legittimità del manufatto realizzato nell' esercizio del diritto all'innalzamento del muro comune, non deroga al rispetto delle distanze legali previste dallo strumento urbanistico a norma del quale era stabilita la distanza di metri cinque dal confine, mentre era esclusa l'applicabilità del principio della prevenzione essendo stata la sopraelevazione realizzata nella vigenza dello strumento urbanistico, che stabiliva la distanza di metri cinque dal confine e di metri dieci tra i fabbricati ;
ne' era applicabile la norma del regolamento locale che consente la costruzione in aderenza attesa la mancata preesistenza di una costruzione alla quale fare aderire la sopraelevazione. Erano considerate illegittime, perché a distanza illegale sia la scala in ferro, edificata dai convenuti, non avendo carattere decorativo ed accessorio sia la scala e il pianerottolo, che aveva una sporgenza superiore a mt. 1,20, realizzati dai B. 2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione P F e V M T sulla base di tre motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso gli intimati, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il P e la V propongono controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza.
RICORSO PRINCIPALE.
Il primo motivo, lamentando violazione degli artt. 884 e 885 cod. civ., censura la decisione gravata laddove aveva ritenuto che la
disposizione di cui all'art. 885 citato non possa prevalere sulla normativa in tema di distanze quando, secondo la giurisprudenza del S.C., tale norma - che deroga al regime in tema di comunione ed accessione - costituisce una lex specialis con la possibilità per colui che sopraeleva di giovarsi del principio della prevenzione;

pertanto tale disposizione, consentendo al proprietario di innalzare il muro comune, deroga anche alla disciplina sulle distanze legali. Erroneamente, la sentenza impugnata aveva richiamato Cass. 10482 del 1998 che aveva deciso un fattispecie diversa. Del resto, la conferma di quanto sostenuto era dato dal disposto dell'art. 884 cod. civ. che consente al proprietario di fabbricare appoggiandovi le costruzioni ed immettere travi nel muro comune.
1.2. - Il motivo è infondato.
L'art. 885 cod. civ. è volto a consentire al proprietario che vi abbia interesse la facoltà di utilizzare il muro comune e costituisce una lex specialis nel senso che introduce una deroga sia al normale regime della comunione sia al normale regime della accessione;
infatti, l'esercizio di detta facoltà, non essendo subordinata al consenso dell'altro comproprietario del muro, da luogo ad una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, la quale appartiene al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune. Tale disposizione non interferisce con (e non deroga alla) disciplina dettata in materia di distanze legali che ha la funzione di evitare intercapedini dannose tra fabbricati (normativa codicistica) e anche di tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densità degli edifici in relazione all'ambiente (disciplina regolamentare, richiamata dall'art. 873 cod. civ.). 2.1.- Il secondo motivo lamenta la violazione art. 14, comma 6 delle norme di attuazione della variante al piano regolatore generale del Comune di Verona, denunciando l'erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la sopraelevazione potesse essere consentita in base all'art. 14 citato, che espressamente consente, nel caso di esistenza di fabbricati sul confine, l'edificazione in aderenza, nel rispetto delle sole distanze dal ciglio e dall'asse stradale prescritte per le varie sottozone. La norma del regolamento edilizio, integrativa del codice civile, consente l'edificazione in aderenza, ponendo l'obbligo del rispetto delle distanze dalle strade non dai confini, ovviamente in presenza di fabbricati in aderenza. La previsione, consentendo espressamente l'edificazione in aderenza, deroga, evidentemente, per il suo carattere di specialità, alla generale disciplina in materia di distanze dal confine, escludendo l'applicabilità, quando esistano fabbricati sul confine, della norma generale della variante.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno invocato lo ius superveniens, in base al quale la costruzione de qua sarebbe comunque legittima.

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