Cass. civ., sez. II, ordinanza 09/05/2023, n. 12305
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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36390/2018proposto da: BOCCI MARINA, MASTRANGELI LETIZIA, rappresentate e difese dall’avv. SEBASTIANO DI LASIO;-ricorrenti- contro DEL MAGNO ROSA, rappresentata e difesa dall’avv.CLAUDIO B- SONI;-controricorrente- nonché IMMOBILIARE SANTA MONICA, rappresentata e difesa dall’avv. AL- FREDO MORRONE;-controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 6547/2018 depositata il 17/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023dal Consigliere R C. 2di 5 - 36390/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 4 ) – C Est. FATTI DI CAUSA Nel 1997 M B, in seguito alla separazione personale (e poi al divorzio) dal marito R M, si vedevaassegnare la casa familiare, sita in Roma. L’immobile era di proprietà della madre dell’ex marito, R D M, che a suo tempo lo aveva concesso in como- dato al figlio come residenza familiare. Nel 2003 R D M aveva venduto l’immobile alla società “Gest Credit”, oggi Immobiliare Santa Monica. Nel 2009 M B, insieme alle figlie L e Francesca Ma- strangeli, rimaste nella disponibilità dell’immobile in forza del provve- dimento di assegnazione, convenivano R D M e l’Immobiliare Santa Monica dinanzi al Tribunale di Roma per sentire dichiarare la nul- lità del contratto di compravenditae trasferire la proprietà dell’ appar- tamento in capo ad esse, previo versamentodi una somma di denaro identica al prezzo del contratto di compravendita impugnato. In subor- dine, chiedevano al Tribunale di sollevare questione di legittimità costi- tuzionale dell’art. 155 - quater (oggi 337 - sexies ) c.c., nella parte in cui non prevedevala nullità del trasferimento di proprietà a terzi del l ’ abi- tazionein costanza di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Le convenute chiedevano il rigetto delle domande. Ciò che in effetti è accadutoin prime cure e in appello. Le attrici ricorrono in cassazione con tre motivi. Resistono con distinti controricorsi le convenute. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo mo tiv o si lamenta che la Corte di appello abbia omesso diriconoscere al coniuge assegnatario della casa familiare - in via di applicazione analogica dell’art. 3, co. 1, lett. g,l. 431/1998 - un diritto di prelazione in caso di vendita dell’abitazione (si deduce 3di 5 - 36390/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 4 ) – C Est. violazione degli artt. 12, co. 2disp. prel. c.c., 1175, 1375 c.c., 115, 116 c.p.c.). Con il secondo motivo si lamenta che la Corte di appello abbia omesso di ravvisare gli estremi per sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater (oggi 337 - sexies , co. 1) c.c. nella parte in cui non prevede la nullità del trasferimento di proprietà a terzi dell’abitazione in costanza di trascrizione del provvedimento di asse- gnazione della casa familiare ( si deduce violazione degli artt. 155qua- ter, 1809 c.c., in relazione agli artt. 2, 42 Cost.). 2. - I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente poiché riposano sulla medesima sostanza, cioè sull’idea che gli interessi di cui la parte ricorrente lamenta l’illegittima lesione, cioè la stabilità nell’assegnazione della casa familiarein vista della tutela de gli interessi dei figli, della continuità degli usi, abitudini, conoscenze, frequenta- zioni, amicizie, ecc.debbano essere soddisfatti attraverso il riconosci- mento al coniuge assegnatario di un diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello riconosciuto al conduttore dall’art. 3, co. 1, lett. g,l. 431/1998. I motivi non sono fondati. In esito agli sviluppi dischiusi da Corte cost. 454/1989 - che aveva dichiarato l ’ illegittimità costituzionale dell’art. 155, co. 4 c.c., nella parte in cui non prevedevala trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al co- niuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi - co n la riforma del 2006 e con quella della filiazione del 2013 si è previsto esplicitamente, dapprima nell’art. 155-quater c.c. e oggi nell ’ art. 337 - sexies c.c. , che il provvedim ento di assegnazione e quello di revoca sianotrascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c. Tali provvedimenti si aggiungono all’elenco degli atti trascrivibili ex art. 2643 c.c., per gli effetti di cui all’art. 2644 c.c. 4di 5 - 36390/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 4 ) – C Est. Con ciò gli interessi, prioritariamente dei figli, che riposano sulla sta- bilità dell’abitazione nella casa familiaresono soddisfatti in modo ade- guato dal regime della trascrizione del provvedimento di assegnazione, nonché in modo proporzionatorispetto alla tutela di altri interessi con- comitanti.Questi ultimi, se rinven gono uno strumento diretto di attua- zionenel valore di scambio conseguibile attraverso una intatta com- merciabilità dell’abitazione, possono parimenti rivestire un carattere non patrimoniale (educativo, culturale, affettivo , ecc.) che è realizza- bile attraverso la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della compravendita dell’abitazione. Ne segue che anche la questione di le- gittimità costituzionale riproposta all’attenzione di questa Corte dal se- condo motivo di ricorso è manifestamente infondata. In conclusione, i primi duemotivi di ricorso sono rigettati. 3. - Con il terzo motivo si censura la mancata compensazione delle spese(si deduce violazione dell’art. 92 c.p.c.). Il motivo è inammissibile ex art. 366, n. 4 c.p.c. per difetto di speci- ficità, poiché è asserito senza argomentazione;senza considerare che la mancata compensazione delle spese processuali è incensurabile in sede di legittimità. 4. –Dall’infondatezza o inammissibilità di ogni motivo su cui il ricorso si fonda discende l’infondatezzadi quest’ultimo nel suo complesso. Per- tanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccom- benza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Alfredo Morrone che si è dichiarato antistatario. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002 – della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la pro- posizione dell’impugnazione, se dovuto. 5di 5 - 36390/2018 -S2 – 13/01/2022 (2 4 ) – C Est.
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