Cass. civ., sez. II, ordinanza 31/05/2018, n. 13880
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Testo completo
uente )3R20 ORDINANZA sul ricorso 4886-2014 proposto da: C D P, elettivamente domiciliato in Roma, viale Liegi 35/b, presso lo studio dell'Avvocato R C e rappresentata e difesa dall'Avvocato C M e P D M, per procura speciale a margine del ricorso;- ricorrente -contro C A, L G, GANGAI TOMMASO, ANGELINI SERGIO nonché CHIAVAROLI A M, S ELENA e S ETTORE, quali eredi di S MARIO, elettivamente domiciliati in Roma, via Nomentana 257, presso lo studio dell'Avvocato G D e rappresentati e difesi dall'Avvocato G C per procura speciale a margine del controricorso - con troricorrenti - nonché PORFIRI LUCIANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato V G ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 94, presso lo studio dell'Avvocato G F, per procura speciale a margine del controricorso - con troricorrente - avverso la sentenza 1299/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 5/12/2012;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/3/2018 dal Consigliere Dott. G D;FATTI DI CAUSA A C, G L, T G, S A, M S e L P, sul presupposto che: - il Comune di Pescara, con delibera n. 296 del 10/3/1987, ha conferito loro l'incarico di redigere tre progetti per la realizzazione di altrettanti parcheggi;- l'incarico è stato eseguito, con la consegna dei progetti;- il Comune, con delibera del 530 del 14/4/1987, ha approvato i progetti ed ha pagato il relativo compenso, pari a £. 743.000.000;- il Comune di Pescara ha iniziato la costruzione di due dei tre parcheggi, affidando loro la direzione dei lavori;- le opere di lì a poco sono state sospese perché il TAR Abruzzo, adìto dai proprietari degli immobili posti nei pressi dei parcheggi, (con ordinanza del 13/4/1989), ha sospeso la delibera di approvazione del progetto n. 530 del 1987, annullata con sentenza del 9/11/1989;- i professionisti hanno, quindi, predisposto due progetti di variante, che il Comune ha recepito con la delibera n. 10 del 26/1/1991, anche se i lavori non sono mai più ripresi;hanno chiesto agli arbitri la condanna del Comune di Pescara al pagamento del compenso, ad essi dovuto, per la Ric. 2014 n. 4886 Sez. 2 CC 23 marzo 2018 direzione dei lavori di costruzione dei due parcheggi e per i due progetti di variante. Gli arbitri, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con lodo emesso in data 7/5/2005, hanno parzialmente accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento della somma complessiva di C. 264.038,17, oltre interessi di mora. Il Comune di Pescara, con citazione del 28/6/2006, ha convenuto in giudizio, innanzi alla corte d'appello di L'Aquila, A C, G L, T G, S A, M S e L P, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del lodo. La corte d'appello, con sentenza del 5/12/2012, ha dichiarato l'estinzione del rapporto processuale tra il Comune e il P ed ha, per il resto, respinto l'impugnazione nei confronti degli altri convenuti. La corte, in particolare, dopo aver premesso che le cause pendenti innanzi alla corte d'appello di L'Aquila sono state sospese, con d.l. n. 39 del 2009, per il periodo che va dal 6/4/2009 al 31/7/2009 e che la causa in questione doveva essere riassunta, a norma dell'art. 297 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, nel termine di sei mesi, decorrente, in base all'art. 1 della I. n. 742 del 1969, dal 16/9/2009 e, quindi, entro il termine del 16/3/2010, ha ritenuto che dovesse essere accolta l'eccezione di estinzione del rapporto processuale sollevata dal P. Il Comune, infatti, ha osservato la corte, ha provveduto alla riassunzione, con ricorso depositato il 19/1/2010, ma non lo ha poi notificato al P, con la conseguenza che, una volta scaduto il termine, la causa, limitatamente al predetto rapporto processuale, si è estinta trattandosi di cause scindibili, né rilevando che il P, al momento del deposito del ricorso per riassunzione del giudizio sospeso, era contumace. Ric. 2014 n. 4886 Sez. 2 CC 23 marzo 2018 Quanto al merito, la corte, innanzitutto, ha esaminato l'eccezione con la quale il Comune ha dedotto la nullità del lodo per non avere gli arbitri accolto l'eccezione, già invocata in sede arbitrale, di nullità del contratto d'opera intellettuale, che i convenuti hanno posto a fondamento della loro pretesa, per impossibilità ed illiceità dell'oggetto, posto che, in mancanza, in quel momento, del piano regolatore generale, sia i progetti originari che quelli di variante si ponevano in contrasto con la normativa urbanistica, risultando, quindi, impossibile la materiale realizzazione dei parcheggi. La corte ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione. Innanzitutto, ha rilevato che, come già rilevato dagli arbitri, il contratto d'opera aveva ad oggetto la mera redazione di un progetto, sicché l'oggetto del contratto risultava possibile e lecito. Né, ha aggiunto la corte, è fondato il rilievo per cui l'impossibilità di realizzare l'opera pubblica riverberava i suoi effetti anche sulla delibera di conferimento dell'incarico della sua progettazione rendendone a sua volta impossibile o illecito l'oggetto: intanto, il Comune non spiega perché, pur ritenendo che l'oggetto del contratto d'opera fosse impossibile, sia in relazione ai tre progetti originari, che in relazione ai due progetti di variante, ha già provveduto al pagamento dei primi e non anche dei secondi;il piano regolatore generale del Comune di Pescara, inoltre, è stato annullato, per come incontestatamente è emerso dalle difese delle parti, con sentenza del Consiglio di Stato del 12/5/1987 e, quindi, in epoca successiva sia alla data (del 10/3/1987) in cui la giunta ha conferito l'incarico ai professionisti, sia alla inerente convenzione. E comunque, ha concluso la corte, se anche la delibera d'incarico e la convenzione fossero successivi all'annullamento del piano regolatore generale e le parti avessero, dunque, contezza, al momento della stipula della convenzione, dell" SSI Ric. 2014 n. 4886 Sez. 2 CC 23 marzo 2018 immediata realizzazione dei parcheggi, tale circostanza non varrebbe a rendere impossibile o illecito l'oggetto del contratto d'opera intellettuale, rientrando nella discrezionalità dell'ente, non sindacabile, la scelta di munirsi di progetti, al fine di verificare la fattibilità tecnica ed economica e di accertare l'utilità che l'opera avrebbe fornito alla collettività, così da orientare, eventualmente, anche le proprie scelte urbanistiche in vista della futura approvazione del nuovo piano regolatore. La corte ha, poi, esaminato l'eccezione con la quale il Comune ha dedotto la nullità del lodo per avere gli arbitri ritenuto che i professionisti avevano diritto, per i due progetti di variante, ad un compenso autonomo ed ulteriore rispetto a quello già percepito per i tre progetti originari, sul rilievo che, a norma dell'art. 5 della convenzione, i professionisti erano tenuti ad apportare al progetto originario tutte le modifiche ritenute necessarie fino alla definitiva approvazione, e che l'onorario liquidato per il progetto originario compensava anche le modifiche apportate, laddove il diritto ad emolumenti ulteriori era stabilito solo in relazione a varianti ed aggiunte suppletive e, quindi, a nuovi progetti che si fossero resi necessari nel corso dei lavori;il Comune, del resto, non aveva mai chiesto quei progetti che i professionisti avevano elaborato di loro iniziativa. La corte, dopo aver evidenziato che l'art. 5 della convenzione obbligava i professionisti "ad introdurre negli elaborati ... tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dall'amministrazione fino alla definitiva approvazione ..., senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi", e che lo stesso articolo precisava che, invece, "nell'eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti, l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti o aggiunte suppletive, il gruppo dei professionisti incaricati avrà l'obbligo di redigere gli elaborati" con diritto ad un autonomo com, pgasoha Ric. 2014 n. 4886 Sez. 2 CC 23 marzo 2018 ritenuto l'infondatezza dell'eccezione, rilevando: innanzitutto, che gli arbitri abbiano ritenuto, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, che, nella specie, non si trattava di mere modifiche ma di varianti sostanziali;inoltre, che i due progetti di variante sono stati elaborati dopo l'approvazione dei progetti originari e dopo che i lavori di realizzazione del parcheggio erano già iniziati, ancorché subito dopo sospesi;infine, che il Comune, se non risulta aver chiesto i due progetti, li ha, tuttavia, recepiti con delibera n. 10 del 26/1/1991 ed ha persino rilasciato le concessioni edilizie. La corte, inoltre, ha esaminato l'eccezione di nullità del lodo per essere, a sua volta, nullo il contratto d'opera professionale avente ad oggetto i due progetti di variante, sul rilievo, per un verso, che la natura pubblica di uno dei due contraenti imponeva, a norma degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2240 del 1923) la forma scritta ad substantiam e, per altro verso, che il Comune, in relazione a tale contratto, avrebbe dovuto anche attestare la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 284 e 288 del r.d. n. 383 del 1934. La corte ha ritenuto che l'eccezione fosse, innanzitutto, nuova, non essendo mai stata sollevata nel giudizio arbitrale, ed infondata nel merito, posto che i professionisti avevano assunto, con la convenzione, che ha forma scritta, l'obbligo di realizzare eventuali progetti di variante, che si fossero resi necessari*, senza, quindi, che fosse necessaria, per i due progetti di variante, la sottoscrizione di un ulteriore contratto scritto, aggiungendo, infine, che l'impegno di spesa conseguente risulta essere stato assunto con la delibera n. 10 del 1991 con la quale il Comune ha, poi, recepito i progetti di variante. La corte, infine, ha esaminato l'eccezione con la quale il Comune ha dedotto la nullità del lodo: a) tanto per avere gli arbitri respinto l'eccezione di inadempimento de ratto Ric. 2014 n. 4886 Sez. 2 CC 23 marzo 2018 d'opera da parte dei professionisti, in relazione ai due progetti di variante, sul rilievo che tali progetti si ponevano in contrasto con la normativa edilizia ed urbanistica vigente, sicché, nei fatti, i parcheggi risultavano non essere realizzabili, con la conseguenza che doveva ritenersi che i professionisti non avessero dato esatta esecuzione all'obbligazione nascente dal contratto;b) quanto per avere gli arbitri respinto l'eccezione di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera, a norma dell'art. 2228 c.c., facendo errato riferimento alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.. La corte ha, sul punto, ritenuto: quanto alla seconda doglianza, che gli arbitri hanno ben spiegato come i professionisti avessero compiutamente eseguito la prestazione cui erano tenuti, e cioè la realizzazione dei due progetti di variante, per cui ad essere impossibile non era l'esecuzione del contratto d'opera intellettuale, e cioè la predisposizione dei progetti, ma l'opera pubblica in sé considerata, e, comunque, che la stessa norma invocata, e cioè l'art. 2228 c.c., stabilisce che al professionista è comunque dovuto un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte di opera compiuta sicché, ha osservato la corte, dovendo tale compenso essere liquidato secondo le tariffe professionali, la somma in concreto dovuta non si sarebbe discostata da quella calcolata dal consulente tecnico d'ufficio e liquidata dagli arbitri. La corte, invece, quanto alla prima doglianza, ha osservato che il Comune non soltanto ha accettato i due progetti di variante, con la delibera n. 10 del 1991, ma ha pure rilasciato le relative concessioni edilizie, per cui - ha aggiunto - "deve ritenersi che quei progetti fossero ... conformi alla normativa urbanistica" e, comunque, che il Comune avesse ritenuto che l'assenza del piano regolatore generale non fosse d'ostacolo alla costruzione dei parcheggi, tant'è che, nel periodo in cui la citr è Ric. 2014 n. 4886 Sez. 2 CC 23 marzo 2018 ) stata priva del piano regolatore generale, il Comune ha bloccato il rilascio di concessioni edilizie ai privati ma ha continuato ad emetterle per le opere pubbliche;del resto, ha aggiunto la corte, il Comune ben avrebbe potuto avere interesse a munirsi dei due progetti di variante, ad onta del fatto che i parcheggi non potessero essere realizzati, al fine, eventualmente, di orientare le proprie future scelte urbanistiche e, quindi, il nuovo piano regolatore generale;infine, ha concluso la corte, una volta che il Comune ha ritenuto, in via generale, che le opere pubbliche potessero essere assentite anche in assenza di piano regolatore, ed ha rilasciato le inerenti concessioni edilizie, non può, in buona fede, rifiutare, come stabilito dall'art. 1460 c.c., il pagamento dell'onorario dovuto, sicché, in definitiva, poiché l'opus fornito dai professionisti, e cioè il progetto di variante, era esattamente conforme a quello richiesto dal Comune, che l'ha infatti approvato, va condivisa, ha concluso la corte, la decisione degli arbitri che hanno respinto l'eccezione di inadempimento. Il Comune di Pescara, con ricorso notificato il 20/1/2014, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. Hanno resistito C A, L G, G T, A S nonché C A M, S E e S E, quali eredi di S M, con controricorso notificato in data 25/2/2014, e L P, con controricorso notificato in data 25/2/2014.
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