Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2018, n. 29629

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2018, n. 29629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29629
Data del deposito : 2 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B O, nato in Marocco il 10-06-1989, avverso la sentenza del 04-04-2017 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F Z;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. S P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2017, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 luglio 2016, con la quale B O, all'esito di rito abbreviato, veniva condannato alla pena di 10 mesi di reclusione ed C 1.400 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, in concorso con E G Y, due involucri in cellophane contenenti cocaina, pari rispettivamente a gr. 8,6 e gr. 2.03, il primo occultato nell'autovettura Fiat Punto targata AR522SP alla cui guida si trovava il coimputato E G Y (che veniva assolto già in primo grado) e, il secondo, nascosto nella tasca dei pantaloni del ricorrente, fatto commesso in data 14 maggio 2016 in Bologna.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello emiliana, B O, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, lamenta la violazione degli art. 530 e 533 cod. proc. pen, avendo i giudici di merito escluso immotivatamente la credibilità della versione dell'imputato, secondo cui lo stupefacente era destinato a un uso di gruppo. La ricostruzione difensiva sarebbe stata avvalorata sia dalla presenza nel cellulare del ricorrente di contatti solo con il teste G, sia dal fatto che tra i precedenti di B non ve ne fosse alcuno in tema di stupefacenti, sia dalla circostanza che l'imputato era stato costretto ad andare fino a Modena per trovare un fornitore di droga per sé e gli amici, ciò a riprova del fatto che egli non aveva canali di approvvigionamento e che l'acquisto era per uso personale. Con il secondo motivo, viene censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche, osservandosi che la Corte aveva stigmatizzato l'assenza di elementi concreti positivamente valutabili, senza tuttavia considerare che B, prima della testimonianza dell'acquirente G, aveva già chiarito come era andata la vicenda, a conferma del suo leale atteggiamento processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Iniziando dal primo motivo, deve evidenziarsi che, rispetto al giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, le decisioni di merito (sul punto tra loro conformi, per cui la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo) non prestano il fianco a censure;
ed invero sia il Tribunale che la Corte di appello hanno correttamente valorizzato gli esiti dell'attività di controllo dei Carabinieri di Bologna, i quali, il 14 maggio 2016, notavano una Fiat Punto occupata da due cittadini extracomunitari fermarsi presso un'area di servizio di via Togliatti a Bologna;
qui uno degli occupanti dell'auto, poi identificato in B O, sceso dall'auto, faceva ingresso in un'altra autovettura, a bordo della quale vi era un giovane, in seguito identificato in Fabio G. A questo punto i militari decidevano di intervenire e, a seguito di perquisizione personale, rinvenivano nella disponibilità di B, occultato nella tasca dei suoi pantaloni, un involucro contenente cocaina, mentre un ulteriore involucro veniva rinvenuto nell'autovettura Fiat Punto a bordo della quale era rimasto E G Y, connazionale dell'imputato marocchino B. Le sentenze di merito hanno quindi richiamato sia le dichiarazioni investigative rilasciate nell'immediatezza da G, sia quelle rese dallo stesso nel corso del rito abbreviato, condizionato proprio all'esame del predetto teste;
questi in particolare ha riferito che il giorno del controllo, in cui ricadeva peraltro il suo compleanno, trovandosi in Riccione, aveva prospettato a B l'esigenza di acquistare uno o due grammi di cocaina da destinare al suo consumo personale. G ha quindi aggiunto di aver accompagnato l'imputato a Modena dove questi doveva acquistare lo stupefacente, ma, dopo averlo visto in compagnia di persone poco raccomandabili, decideva di allontanarsi, per essere poi contattato da B, che lo convinceva a recarsi nell'area di sosta dove è avvenuto il controllo, al fine di ricevere la dose di cocaina trovata nei suoi pantaloni. Il teste ha comunque precisato di non aver consegnato alcuna somma all'imputato prima che questi si rifornisse dello stupefacente, risultando l'incontro nell'area di servizio l'esito di un'autonoma iniziativa riconducibile a B. La sentenza impugnata ha evidenziato in proposito che non era ravvisabile una difformità sostanziale tra le dichiarazioni rese nella fase investigativa da G e quelle rilasciate in sede di rito abbreviato, avendo in entrambi i casi il teste confermato il dato storico dell'imminente cessione di cocaina in suo favore da parte di B, ampliando solo il racconto in sede di deposizione con la più ampia descrizione del contesto in cui era maturato il contatto con l'imputato. Alla stregua della puntuale, lineare e credibile versione fornita da G, è stata esclusa la fondatezza della spiegazione difensiva di B, il quale aveva sostenuto la tesi di un consumo di gruppo che non aveva trovato alcun riscontro probatorio, non avendo l'imputato specificato l'identità degli altri consumatori dell'ipotetico gruppo, e non avendo il destinatario della droga consegnato, prima della cessione, alcuna somma di denaro in favore del suo fornitore. Ciò è stato ritenuto ostativo all'accoglimento della prospettazione difensiva, coerentemente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 25401 del 31/01/2013, Rv. 255258 e Sez. 4, n. 6782 del 23.01.2014, Rv. 259285), secondo cui il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo a uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso D.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto. La sussistenza di tali presupposti è stata correttamente esclusa nel caso di specie, non avendo avuto l'occasionale contatto tra il ricorrente e il destinatario, alla luce del contesto che ha preceduto l'incontro nell'area di sosta, le caratteristiche di un mandato volto all'acquisto di sostanze stupefacenti nella prospettiva del consumo di un gruppo rivelatosi peraltro inesistente, dovendosi piuttosto ricondurre l'imminente cessione accertata dai militari alla dinamica di una relazione ordinaria tra acquirente e venditore di sostanze stupefacenti. Del resto la tesi difensiva è rimasta affidata a spiegazioni meramente ipotetiche, per cui deve concludersi che, in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, la motivazione delle due sentenze di merito, in quanto saldamente ancorata alle risultanze probatorie acquisite e fondata su argomenti tutt'altro che illogici, non presenta profili di illegittimità rilevabili in questa sede 5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione". Orbene, nel caso di specie, la motivazione dei giudici di merito sul punto non appare affatto contraddittoria, essendo stati valorizzati, in senso ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, sia i vari e non lievi precedenti penali dell'imputato, espressivi di una qualificata capacità a delinquere, sia la tipologia della sostanza stupefacente (cocaina) oggetto della condotta illecita. Alla luce di tali parametri negativi, è stata quindi esclusa la rilevanza della parziale ammissione degli addebiti da parte dell'imputato, anche perché limitata alla sola consegna imminente a G del minor quantitativo rinvenuto sulla sua persona, a fronte di un'evidenza probatoria che non lasciava spazio a ricostruzioni alternative, e in ogni caso tendente al ridimensionamento della vicenda nella prospettiva di un improbabile uso di gruppo. Il diniego delle attenuanti generiche risulta quindi motivato in maniera coerente e razionale, per cui deve ritenersi che, anche in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata resista alle obiezioni difensive.
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