Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2020, n. 32547

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2020, n. 32547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32547
Data del deposito : 19 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola nel procedimento nei confronti di: D P P, nato a Belvedere Marittimo, il 23/10/1990;
C F, nato a Rossano, il 7/11/1962;
C P, nato a Fuscaldo, il 14/2/1974;
avverso l'ordinanza del 14/4/2020 del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Paola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. P L, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Paola, all'esito del contraddittorio camerale, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa dal medesimo ufficio in data 12 aprile 2018 nei confronti di D P P, C F e C P e contestuale richiesta di rinvio a giudizio degli stessi per il reato di cui all'art. 86 commi 1 e 2 d.P.R. n. 570/1960 e il primo anche per il reato di cui all'art. 1 I. n. 96/2008. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo inosservanza od erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione. Anzitutto il ricorrente contesta quella che è stata eletta dal G.i.p. a ratio principale della propria decisione e cioè la mancata trasmissione ai sensi dell'art. 435 comma 2 c.p.p. degli atti relativi alle nuove fonti di prova poste a fondamento della richiesta di revoca. In proposito osserva come le stesse siano rappresentate dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese ex art. 350 c.p.p. dal D P in diverso procedimento trasmesso al giudice con richiesta di rinvio a giudizio del medesimo contestualmente alla richiesta di revoca che le ha indicate. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza, sarebbero state rispettate entrambe le condizioni poste dai primi due commi dell'articolo succitato, rimanendo irrilevante che formalmente gli atti relativi alle nuove prove siano stati compendiati in un separato fascicolo, posto che lo stesso è stato messo a disposizione del giudice e che quest'ultimo ne ha avuto cognizione, tanto da aver affrontato anche nel merito la richiesta di revoca. Ed in tal senso il ricorrente contesta anche le ragioni per cui, secondo il G.i.p., la richiesta non avrebbe potuto comunque essere accolta. Quanto alle modalità di acquisizione delle nuove prove, rileva come, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, siano state rispettate le condizioni stabilite da Sezioni Unite Romeo, atteso che il D P avrebbe reso spontaneamente le proprie dichiarazioni. Con riguardo invece alla evidenziata assenza di riscontri a tali dichiarazioni, si tratterebbe di circostanza inconferente alla luce della natura prognostica e squisitamente processuale della decisione rimessa al giudice in merito alla richiesta di rinvio a giudizio.

3. Con memoria pervenuta il 23 ottobre 2020 il difensore di C F ha chiesto che il ricorso del pubblico ministero venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
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