Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2023, n. 11170

CASS
Sentenza
15 dicembre 2023
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15 dicembre 2023

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In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso ai difensori di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria dei predetti difensori e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2023, n. 11170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11170
Data del deposito : 15 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

4 2 лисичного - 0 7 1 1 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da Sent. n. sez.2075 Luca Ramacci - Presidente - Andrea Gentili UP 15/12/2023 R.G.N. 29713/2023 Vittorio Pazienza Antonio Corbo Alessandro Maria Andronio Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 27 gennaio 2021, con cui l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. Ах 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 149 del 2020, sul rilievo che la Corte d'appello ha svolto l'udienza in forma orale, in presenza del Procuratore generale e del difensore della parte civile, senza che fosse stata comunicata all'imputato la richiesta di discussione orale avanzata dalla parte civile. L'omesso avviso al difensore di fiducia determinerebbe un'invalidità insanabile, come già affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 3673 del 2022. 2.2. In secondo luogo, si lamentano il travisamento della prova e il vizio di motivazione in relazione all'apprezzamento della circostanza, accertata dalla polizia giudiziaria, che i cani fonte del preteso disturbo erano presenti nell'appartamento ma non erano stati uditi abbaiare.

2.3. In terzo luogo, si denunciano la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia per quanto attiene ai testimoni della difesa sia per quanto attiene all'audizione del dirigente Asl, a conoscenza dei fatti del processo.

2.4. Con una quarta censura, si denunciano la violazione della disposizione incriminatrice il vizio della motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza del presupposto del disturbo ad un numero indeterminato di persone e alla mancata considerazione di altri rumori presenti nel luogo.

2.5. In quinto luogo, si contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen., oltre al vizio motivazionale, in relazione alla determinazione della pena nel massimo edittale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste nell'accoglimento dei primo motivo di ricorso.

4. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il

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