Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2019, n. 09013
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 14172-2016 proposto da: LA MENDOLA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
MILLE
41/A, presso lo studio dell'avvocato F B, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA
190, presso l'avvocato R C dell'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa dall'avvocato C G;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6382/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2015 R.G.N. 9007/2012. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F B. R. Gen. N. 14172/2016
FATTI DI CAUSA
1.1. Con ricorso al Tribunale di Roma Giuseppa La Mendola conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodi 4.2.2011 - 31.3.2011, ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 2, co. 1 bis, così come modificato dalla I. n. 266/2005, per lo svolgimento dell'attività di portalettere junior Presso l'Area logistica territoriale Sud del Comune di Reggio Calabria.
1.2. Il Tribunale respingeva la domanda.
1.3. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di Roma. Riteneva la Corte territoriale che il gravame fosse inammissibile nella parte in cui l'appellante si era limitata a riprodurre le argomentazioni e deduzione già esposte in sede di ricorso di primo grado a sostegno della illegittimità del termine per ragioni afferenti alla causale, senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata. Quanto, poi, al mancato rispetto della clausola di contingentamento riteneva: - che correttamente nel concetto di organico aziendale fosse da ricomprendersi anche il personale addetto a servizi diversi dal recapito della corrispondenza;
- che ai fini della verifica dell'osservanza di tale clausola dovesse operare il criterio del computo 'per teste' e non il diverso criterio del full time equivalent;
- che, nella specie, l'appellante con avesse contestato i dati indicati da Poste Italiane nella documentazione da tale società e deponenti per l'avvenuto rispetto del limite relativo alla percentuale massima di assunzioni a termine previsto dall'art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. 368/2001.R. Gen. N. 14172/2016 2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale Giuseppa La Mendola ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
3. Poste Italiane ha resistito con controricorso.
4. Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. primo comma e 434 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis d.l. 22/6/2012 n. 83, conv. in I. 7/8/2012 n. 134 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente dichiarato inammissibile l'appello della La Mendola nella parte relativa alle censure riguardanti la nullità del termine.
1.2. Il motivo è inammissibile. E' noto che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su Lui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice. In questa prospettiva è stato ulteriormente precisato che il requisito della specificità dei motivi di appello non può prescindere dal contenuto argonnentativo della sentenza impugnata richiedendosi che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il
MILLE
41/A, presso lo studio dell'avvocato F B, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA
190, presso l'avvocato R C dell'Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, rappresentata e difesa dall'avvocato C G;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6382/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2015 R.G.N. 9007/2012. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F B. R. Gen. N. 14172/2016
FATTI DI CAUSA
1.1. Con ricorso al Tribunale di Roma Giuseppa La Mendola conveniva in giudizio la Poste Italiane S.p.A. chiedendo l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes per il periodi 4.2.2011 - 31.3.2011, ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 2, co. 1 bis, così come modificato dalla I. n. 266/2005, per lo svolgimento dell'attività di portalettere junior Presso l'Area logistica territoriale Sud del Comune di Reggio Calabria.
1.2. Il Tribunale respingeva la domanda.
1.3. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di Roma. Riteneva la Corte territoriale che il gravame fosse inammissibile nella parte in cui l'appellante si era limitata a riprodurre le argomentazioni e deduzione già esposte in sede di ricorso di primo grado a sostegno della illegittimità del termine per ragioni afferenti alla causale, senza muovere alcuna censura alla sentenza impugnata. Quanto, poi, al mancato rispetto della clausola di contingentamento riteneva: - che correttamente nel concetto di organico aziendale fosse da ricomprendersi anche il personale addetto a servizi diversi dal recapito della corrispondenza;
- che ai fini della verifica dell'osservanza di tale clausola dovesse operare il criterio del computo 'per teste' e non il diverso criterio del full time equivalent;
- che, nella specie, l'appellante con avesse contestato i dati indicati da Poste Italiane nella documentazione da tale società e deponenti per l'avvenuto rispetto del limite relativo alla percentuale massima di assunzioni a termine previsto dall'art. 2, co. 1 bis, del d.lgs. 368/2001.R. Gen. N. 14172/2016 2. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale Giuseppa La Mendola ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
3. Poste Italiane ha resistito con controricorso.
4. Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. primo comma e 434 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis d.l. 22/6/2012 n. 83, conv. in I. 7/8/2012 n. 134 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente dichiarato inammissibile l'appello della La Mendola nella parte relativa alle censure riguardanti la nullità del termine.
1.2. Il motivo è inammissibile. E' noto che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su Lui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice. In questa prospettiva è stato ulteriormente precisato che il requisito della specificità dei motivi di appello non può prescindere dal contenuto argonnentativo della sentenza impugnata richiedendosi che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il
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