Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/01/2017, n. 587
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
L'agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 67/1/12 del 18 dicembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto ha determinato in Euro 480.136,70 l'importo sul quale applicare la ritenuta del 12,50% sulla posizione del dipendente Enel M.C.L., con conseguente rimborso a quest'ultimo della maggiore imposizione Irpef operata sulla liquidazione del Fondo Pensione Dirigenti Enel (PIA-Fondenel) a lui spettante.
In particolare, la commissione tributaria regionale ha determinato il credito di rimborso sulla quota di liquidazione ascrivibile a "rendimento" (assoggettata ad aliquota del 12,50% , come previsto dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 e non all'aliquota applicabile al reddito lavorativo da tfr separatamente tassato);individuato quest'ultimo nella differenza tra indennità corrisposta e contributi versati, così come evincibile dalle certificazioni Fondenel ed Enel prodotte in giudizio dal contribuente.
Resiste con controricorso il M..
Motivi della decisione
p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. ;per avere la commissione tributaria regionale ritenuto di poter determinare il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, secondo il criterio dettato da SSUU 13642/11, sulla base di documentazione: - inammissibilmente prodotta per la prima volta in allegato alle controdeduzioni in appello;- inidonea a ritenere assolto l'onere probatorio posto, per regola generale, a carico del contribuente richiedente il rimborso.
p. 1.2 Il motivo non può trovare accoglimento, atteso che la commissione tributaria regionale non ha sovvertito la regola generale sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c. , limitandosi a ritenere che tale onere fosse stato nella specie soddisfatto, dal contribuente, in forza dei documenti da questi prodotti (certificazioni Fondenel 11 ottobre 2011;certificazione Enel 20 ottobre 2005;Modello CUD 2001).
D'altra parte, correttamente tale produzione è stata ritenuta ammissibile dalla commissione tributaria regionale e da quest'ultima utilizzata, posto che essa riguardava, in parte, documenti già allegati all'istanza di rimborso e così messi da tempo a disposizione dell'amministrazione finanziaria e, per altra parte, documenti legittimamente prodotti in giudizio in allegato al ricorso introduttivo, ovvero in una con la costituzione del contribuente in appello, così come consentito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.
Altro è a dire sulla esatta individuazione, da parte del giudice di merito, del thema probandum così come atteggiatosi a seguito della corretta interpretazione giuridica della fattispecie;e, segnatamente, sulla ritenuta idoneità di tale documentazione a dimostrare l'entità del rendimento netto secondo la definizione datane dalla sentenza delle SSUU cit. (alla quale, pure, la sentenza qui impugnata dichiara di volersi riferire), e dalle successive sentenze di legittimità in materia.
Si tratta di aspetto, quest'ultimo, sul quale rileva la seconda censura mossa dall'agenzia, che conviene ora esaminare;non senza evidenziare fin d'ora come la mancata contestazione della documentazione in questione da parte dell'agenzia delle entrate concernesse l'oggettività dei dati contabili in essa esposti, non anche la loro effettiva idoneità a provare, nell'an e nel quantum, la nozione qui rilevante di rendimento finanziario imponibile al 12,50% p.