Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/01/2019, n. 00539

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/01/2019, n. 00539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00539
Data del deposito : 11 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26317-2016 proposto da: C D R, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO DENZA

20, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA D'ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato G I;

- ricorrente -

contro

S S, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell'avvocato S V, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 83/2016 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 13/04/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2018 dal Presidente PASQUALE D'ASCOLA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I Z, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. Ric. 2016 n. 26317 sez. SU - ud. 17-04-2018 -2- Fatti di causa 1) Con sentenza n. 1564 del 2010 il Tar Sicilia sez Catania accertava l'illegittimità della procedura espropriativa intrapresa dal Comune di Rosolini nei confronti di Santo S e condannava l'ente locale al risarcimento dei danni, indicando i criteri di liquidazione ex art. 35 d.lgs n. 80/98. La sentenza passava in giudicato, ma, in mancanza di spontanea esecuzione, S in sede di ottemperanza adiva nuovamente il Tar, che con sentenza 3270/14 liquidava la somma di circa 95.000 euro in favore dell'espropriato. Il Comune proponeva appello, adducendo che nelle more (il 15 luglio 2013) era stato adottato decreto di acquisizione in sanatoria dell'area di proprietà S ed eccependo il conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito, in ordine alla quantificazione dell'indennità spettante al privato a seguito dell'acquisizione. Il Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia ha respinto l'appello con sentenza n. 83 del 13 aprile 2016, contro la quale il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. La causa, non involgendo profili di particolare rilevanza nomofilattica, è stata trattata in sede camerale, con acquisizione di requisitoria scritta del procuratore generale e deposito di memorie delle parti. Ragioni della decisione 2) Il Consiglio di Giustizia ha disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione, n.26317-1h D'Ascola rei 3 basata sulla devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative alla determinazione dell'indennizzo ex art 42 bis t.u. espropriazioni (S.U. 22096/15;
Corte Cost. 71/2015). Ha osservato che il Comune aveva emesso il provvedimento di acquisizione sanante circa due anni dopo il "formarsi del giudicato sulla pretesa risarcitoria" e aveva determinato il relativo indennizzo in 25.000 euro, ma che quest'ultimo provvedimento non poteva "rimettere in discussione il giudicato sulla fondatezza della pretesa risarcitoria". 2.1) Il ricorso del Comune denuncia eccesso di potere giurisdizionale e violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, "atteso che la cognizione della questione controversa" sarebbe devoluta ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. G c.p.a. al Giudice ordinario, in quanto inerente esclusivamente il quantum delle indennità offerte dall'amministrazione comunale. L'ente locale sostiene che la emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis comporta "che la situazione non è più riferibile a un fatto illecito" e che le somme da liquidare, residuo oggetto del contendere, hanno natura indennitaria. Con il secondo motivo il Comune completa la censura rilevando che la sentenza del Tar Catania non aveva disposto la restituzione del bene e che non esisteva alcun giudicato sul valore venale dell'area, avendo il tar soltanto enunciato criteri astratti e orientativi , senza stabilire «in positivo» il valore venale del bene. flth n.26317-16 D'Ascola rei 4 Di qui lo sconfinamento dai limiti della giurisdizione e le violazioni normative denunciate in rubrica dei due mezzi di ricorso. 2.2) Il procuratore generale ha osservato che in tema di giudizio di ottemperanza attiene ai limiti esterni della giurisdizione soltanto la contestazione stessa della possibilità di far ricorso allo strumento e non ogni vizio in iudicando, come si verifica nel caso di «eventuali errori dell'interpretazione del giudicato». Ha rilevato inoltre che l'atto di acquisizione sanante costituisce un provvedimento eccezionale che per essere legittimo deve essere adottato prima della formazione del giudicato sulla illiceità della condotta della p.a. In caso contrario verrebbe consentito, sotto altro nome, l'esercizio di quel potere ablatorio venuto meno per il suo mancato tempestivo compimento e che ha comportato il sorgere del diritto al risarcimento a causa dell'illecita trasformazione irreversibile del fondo. 3) La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, dovendo essere confermato, in linea con le tesi esposte in controricorso e in requisitoria, l'orientamento già manifestato da questa Corte. Riferendosi a un caso simile, in cui il provvedimento era sopraggiunto in vista dell'udienza conclusiva del processo di merito, la Suprema Corte ha rilevato che "sebbene l'emanazione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 delle aree oggetto di occupazione illegittima determini l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, un siffatto effetto deve invece essere escluso in presenza della «formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche n.26317 -16 D'Ascola rei 1VAn sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno. Invero, il provvedimento ex art. 42-bis è volto a ripristinare (con effetto "ex nunc") la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una "extrema ratio" per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione» (Cass., Sez. I, 31/05/2016, n. 11258)". Nel caso in esame è incontroverso che fosse passata in giudicato la statuizione in ordine all'illiceità della condotta della P.A., per aver essa proceduto all'occupazione del suolo e alla sua trasformazione, lasciandone decadere gli effetti senza procedere al loro formale esproprio. Era inoltre divenuta definitiva anche la condanna al risarcimento del danno con enunciazione dei precisi criteri per la sua quantificazione. Ne discende che né lo ius superveniens, né il provvedimento adottato sulla base di esso, poteva esplicare alcun effetto nella vicenda risarcitoria de qua. Il provvedimento ammnistrativo non poteva infatti vanificare il diritto al risarcimento del danno sancito con sentenza passata in giudicato e far sorgere il mero diritto all'indennizzo ai sensi della nuova normativa. Ne consegue che la giurisdizione non poteva essere quella stabilita per la determinazione dell'indennità indicata da parte ricorrente, indennità che non n.26317 - lé D'Ascola rei 6 trovava spazio applicativo. Il giudice dell'ottemperanza, correttamente adito in esecuzione del giudicato, non ha pertanto esorbitato dai suoi poteri. Né, peraltro, come osservato in causa, possono assumere rilevanza ai fini della violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa, eventuali errori in iudicando, in ipotesi risalenti alla individuazione della portata del giudicato (tra le tante v.
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