Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/04/2019, n. 09257

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/04/2019, n. 09257
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09257
Data del deposito : 3 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8993/13 R.G., proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, j elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso n l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente POLYTECKNE s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., presso la sede legale, località Fenice Capanne 58024, Massa Marittima, rappresentata e difesa, nel primo grado di giudizio, dal dott. G M, presso lo studio del quale, in Roma alla Via Catone n. 15, è elettivamente domiciliata. Intimata avverso la sentenza n. 23/20/12 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 08.02.2012, non notificata;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d'Angiolella nella camera di consiglio del 20 marzo 2019;
Rilevato che: La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, (di seguito, per brevità, CTR), ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (di seguito per brevità, CTP) con la quale - come si ricava dallo svolgimento del processo riportato nel ricorso in esame - era stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento n. RCK03T200083/06, per l'anno di imposta 1999, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori ricavi e irrogava sanzioni per complessivi euro 1.825.473,00. La parte motiva della sentenza della CTR così recita: «Invero, il Collegio rileva che non sussistono nè il difetto né la contraddittorietà della motivazione dedotte dall'ufficio in quanto la sentenza pare non solo adeguatamente motivata ma anche coerente con le conseguenze che trae degli assunti affermati nella decisione stessa. Per quanto concerne le ulteriori censure è agevole rilevare che le stesse non meritano accoglimento per essere inconferenti e, comunque, infondate. La sentenza impugnata, difatti, ha esaminato compiutamente la condotta della società contribuente e così ha giustamente rilevato che la non inerenza contestata in ordine ai costi e alla falsa fatturazione sono assunti apodittici dell'ufficio che non ha considerato le allegazioni del contribuente circa la regolarità e la complessità delle operazioni a fronte delle quali l'accertamento compiuto non può che essere ritenuto immotivato. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato l'impugnata sentenza confermata.» L'Agenzia delle Entrate, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR affidandosi a tre motivi. POLYTECKNE s.r.l. in liquidazione non si costituisce. L'Agenzia delle Entrate, deposita memoria ex art. 360 bis.1., cod. proc. civ..Considerato che:
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