Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/03/2020, n. 06673
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30075-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, E, C.F. 0636391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro SNAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell'avvocato L S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D D G;controricorrente - avverso la sentenza n. 225/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE, depositata il 19/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R M CRINA. Ric. 2018 n. 30075 sez. MT - ud. 18-12-2019 -2- FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.I.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue: Con sentenza n. 225/2/2018, depositata il 19.4.2018 non notificata, la CTR del Molise rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate proposto nei confronti di Snam s.p.a. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di liquidazione relativo alla tassazione di una servitù costituita su terreno agricolo ritenendo corretta la tassazione con l'aliquota del 8% e non quella del 15% sul presupposto che nella nozione di trasferimento non può rientrare la costituzione di servitù Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria. 1.Con il motivo l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Tariffa , parte prima allegata al DPR n.131/1986 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR errato nel non ritenere l'applicabilità, agli atti costitutivi di servitù su un terreno agricolo, dell'aliquota del 15%. La censura non è fondata. Secondo l'orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, dal quale non vi è motivo di discostarsi II termine "trasferimento" contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante) (Cass. 16495/2003). La Corte ha osservato che il nuovo testo unico ha accorpato nell'articolo 1 le disposizioni degli articoli 1 e 1-bis del D.P.R. n. 634 del 1972, dando alla intera materia degli atti traslativi della proprietà dei beni immobili e degli atti traslativi e costitutivi dei diritti reali di godimento sugli stessi, una veste più organica. Nel primo periodo si stabilisce che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi vanno registrati con applicazione dell'aliquota dell'8%. Nel secondo periodo si prevede che, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si applica la maggiore aliquota del 15%. Nella disciplina fiscale del primo periodo della tariffa vi è quindi una distinzione solo per tipi di atti e non più, come nel sistema precedente con l'aggiunta dell'art.
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