Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 9377

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Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 9377
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9377
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18960/2018 Numero sezionale 1237/2023 Numero di raccolta generale 9377/2023 Data pubblicazione 05/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da: VENDITA ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente Ud.28/03/2023 PU GIUSEPPE GRASSO Consigliere VINCENZO PICARO Consigliere ANTONIO SCARPA Consigliere-Rel. DIANORA POLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18960/2018 R.G. proposto da: S.I.B. DI MURARO EGIDIO & C. S.N.C., rappresentata e difesa dagli avvocati ROCCA RICCARDO, RINALDI ANDREA -ricorrente-

contro

FALLIMENTO OLD ESPRESSO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato T A -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 327/2018 depositata il 08/02/2018. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del Numero registro generale 18960/2018 Numero sezionale 1237/2023 Numero di raccolta generale 9377/2023 Data pubblicazione 05/04/2023 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale G B N, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA

La S.I.B. s.n.c. di M E & c. ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza n. 327/2018 della Corte d'appello di Venezia, pubblicata l'8 febbraio 2018. Il Fallimento Old Espresso s.r.l. in liquidazione (già Mokarabia s.p.a.) ha notificato controricorso contenente altresì tre motivi di ricorso incidentale. La S.I.B. s.n.c. ha notificato controricorso per resistere al ricorso principale. Il giudizio ebbe inizio con citazione notificata il 14 giugno 2004 dalla S.I.B. s.n.c., la quale convenne dinanzi al Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, la Mokarabia s.p.a., chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura, installazione e rifornimento di distributori automatici di bevande stipulato inter partes, stante il cattivo funzionamento di tali macchine, e quindi dichiarare la risoluzione dello stesso contratto e condannare la Mokarabia s.p.a. al conseguenziale risarcimento dei danni. L'adito Tribunale, con sentenza del 25 febbraio 2009, accolse in parte la sola domanda risarcitoria, condannando la Mokarabia s.p.a. a risarcire i danni nella misura di € 7.624,00 per il pregresso ed in € 150,00 mensili per il periodo successivo alla decisione. Il giudice di primo ritenne quanto al resto che non risultavano dimostrate, in forza della prova testimoniale 2 di 11 Numero registro generale 18960/2018 Numero sezionale 1237/2023 Numero di raccolta generale 9377/2023 Data pubblicazione 05/04/2023 e della documentazione allegata, le pattuizioni del contratto verbale dedotto in lite, dovendosi presumere che la proprietà degli apparecchi erogatori di bevande appartenesse ancora alla Mokarabia. La Corte d'appello di Venezia ha poi accolto il gravame avanzato dalla Mokarabia s.p.a. e proseguito dalla Curatela del Fallimento Old Espresso s.r.l., col quale era stato dedotto: che erroneamente essa era stata ritenuta responsabile per i danni derivanti dal mancato ritiro delle merci, essendo piuttosto pacifico fra le parti il passaggio in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
che erroneamente era stato liquidato il danno senza dichiarare risolto il contratto;
che il danno era stato liquidato dal primo giudice in via equitativa, pur mancando prova della sua verificazione. La Corte d'appello ha quindi rigettato tutte le domande della S.I.B. s.n.c., considerando che: era incontroverso fra le parti il trasferimento in proprietà in favore della S.I.B. s.n.c. delle macchine erogatrici;
il Tribunale non aveva dichiarato la risoluzione del contratto per mancanza di prove sull'effettivo contenuto dell'accordo contrattuale, che consentisse di valutare la gravità del denunciato inadempimento;
che comunque la pretesa della S.I.B. s.n.c. di ottenere il ritiro della macchine e di ritenere responsabile la Mokarabia per le spese di deposito e conservazione sopportate supponeva la risoluzione del contratto;
che la risoluzione non poteva dirsi avvenuta per effetto della diffida comunicata dalla S.I.B. s.n.c. il 25 settembre 2003, la quale si spiegava come eccezione di inadempimento, in quanto preannunciava che la medesima S.I.B. s.n.c. avrebbe sospeso i propri pagamenti in attesa del ritiro e del rimborso della merce difettosa;
che comunque non risultava dimostrato un inadempimento grave, avendo i testimoni narrato del cattivo funzionamento di soli cinque o sei distributori;
che ai fini del risarcimento dei danni era 3 di 11 Numero registro generale 18960/2018 Numero sezionale 1237/2023 Numero di raccolta generale 9377/2023 Data pubblicazione 05/04/2023 rimasta sprovvista di prova l'allegazione dell'obbligo di ritiro di 104 distributori automatici e dei costi subiti per il relativo deposito.

5. Il ricorso è stato deciso procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale. Il controricorrente Fallimento Old Espresso s.r.l. ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1454, 1476 n. 1 e n. 3, 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto inefficace, ai fini della risoluzione del contratto, la diffida ad adempiere inoltrata. La ricorrente principale precisa di non aver mai avanzato una pretesa di esonero dal pagamento del corrispettivo dei beni e servizi forniti da Mokarabia;
in secondo luogo, rappresenta la presenza nella diffida di un elenco di obbligazioni non adempiute dalla controparte (malfunzionamento dei distributori, ritardo nella sostituzione, inidoneità dei tentativi di riparazione), come anche dell'intimazione di adempiere alle stesse entro il termine di legge. Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. e 1453 c.c., a causa dell'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione giudiziale del contratto, risoluzione data per implicita dal giudice di primo grado e comunque oggetto di domanda che la S.I.B. s.n.c. aveva “rinnovato anche in appello” nella comparsa di risposta, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. 4 di 11 Numero registro generale 18960/2018 Numero sezionale 1237/2023 Numero di raccolta generale 9377/2023 Data pubblicazione 05/04/2023 Il terzo motivo del ricorso della S.I.B. s.n.c. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1454, 1476 n. 1 e n. 3, 1490, 1492, 1497 e 1512 c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto gravante sulla stessa acquirente S.I.B. l'onere di provare l'inadempimento della Mokarabia, alla quale spettava, piuttosto, dimostrare la conformità delle proprie prestazioni al regolamento contrattuale. Il quarto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1455 c.c., per aver la Corte di Venezia ritenuto l'inadempimento della Mokarabia s.p.a. non integrante il requisito di gravità, avendo, al contrario, la prova per testi confermato il malfunzionamento delle macchine. Il quinto

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