Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2022, n. 47507
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRICOMI DAVIDE nato a CATANIA il 16/04/1986 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;lette le conclusioni del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 12/3/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE CATANIAil 22/3/2019 nei confronti di TRICOMI DAVIDE per il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen.. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. 1.2. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione con riferimento alla posizione del c.d. "intermediario che agisce per motivi di solidarietà umana".1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nell'ultimo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il fatto che il ricorrente era incensurato e l'elemento valorizzato, l'essere in contatto con ambienti criminali, non sarebbe di per sé idoneo a formulare un giudizio negativo sul punto. 2. In data 27 settembre sono pervenute le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. R G, chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, cioè dell'audizione del teste Nania, persona alla quale la vittima del furto si era rivolta e che aveva contattato al fine di sapere se era possibile recuperare l'autovettura rubata. Nello specifico il ricorrente evidenzia che la decisione della Corte territoriale sul punto sarebbe illogica e non terrebbe nel dovuto conto che anche la stessa persona offesa non sarebbe risultata del tutto credibile. Elemento questo che, insieme al fatto che era necessario approfondire il tenore degli accordi intercorsi tra le parti, renderebbero assolutamente necessaria l'audizione del teste. La doglianza è infondata. Il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato c.d. semplice dopo che il giudice ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'audizione del teste Nania. Come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato (situazione verificatasi proprio nel caso di specie), la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324 - 01). La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale ai sensi di tale norma, d'altro canto, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita, quindi, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate le ragioni della scelta operata (come avvenuto nel caso di specie evidenziando le ragioni per le quali si è condivisa la valutazione del giudice di primo grado circa la possibilità di decidere a prescindere dell'esame del teste, a nulla rilevando la circostanza che il giudizio abbreviato era stato richiesto in prima battuta come condizionato piuttosto che c.d. semplice) non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818;Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574;Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, MOTTA PELLI SRL, Rv. 27511401;Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968;Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228;Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391).
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