Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2022, n. 28569

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2022, n. 28569
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28569
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RI (CUI 01SOSJ6) nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di AR EL, la declaratoria che la sentenza n. 13365/2009, emessa nei confronti di costui dal Tribunale di Milano il 23 novembre 2009, e indicata come irrevocabile in data 11 gennaio 2020, in realtà non era divenuta irrevocabile. Secondo l'istante, alla notifica del relativo estratto contumaciale, eseguita nei confronti dell'avv. Cacciola del Foro di Milano, non potevano essere riconosciuti effetti, perché la nomina del predetto professionista come difensore di fiducia, che appariva come compiuta da AR EL in occasione della sua identificazione, non coincideva con le reali intenzioni dell'interessato, in quanto era riportata in un verbale che egli si era rifiutato di sottoscrivere. In linea subordinata, veniva richiesta la restituzione nel termine per impugnare la predetta sentenza.

2. Con provvedimento del 4 maggio 2021, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, notando che il rifiuto di sottoscrizione del verbale da parte di AR non toglieva validità alle dichiarazioni in esso contenute, e che l'imputato aveva preso cognizione del procedimento e dell'accusa a suo carico ed era stato assistito da due difensori di fiducia.

3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente

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