Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/12/2022, n. 36460

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/12/2022, n. 36460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36460
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9755-2019 proposto da: U M, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A T;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO MCS CAVALIERE S.R.L.;

- intimato -

Oggetto Opposizione stato passivo R.G.N. 9755/2019 Cron. Rep. Ud. 25/10/2022 CC avverso il decreto n. cronologico 1544/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA depositato il 08/02/2019 R.G.N. 6989/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. C P. Rilevato che:

1. M U, premesso di aver la vorato alle dipendenze della MCS Cavaliere srl dal 9.9.2010 con contratto a tempo determinato, dal 14.4.2011 con contratto a tempo indeterminato e poi dall’1.12.2013 con contratto part time di 20 ore settimanali, ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento, in via privilegiata, per la somma di euro 11.102,46 relativa a crediti maturati fino al 13.10.2017 e per la somma di euro 1.900,60 per crediti successivi al 13.10.2017, oltre accessori di legge.

2. Avverso il decreto del giudice delegato, che ha ammesso solo in parte i crediti vantati dalla lavoratrice (euro 1.267,53), la U ha proposto opposizione, che il Tribunale di Venezia ha respinto con decreto dell’8.2.2019 (notificato il 15.2.2019).

3. Il Tribunale ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito prova della spedizione e del ricevimento presso la società datoriale della lettera del 14.4.2016 con cui la stessa aveva richiesto un incremento dell'impegno lavorativo orario nonché della impugnativa in data 28.3.2017 dell'accordo di riduzione dell’orario poiché la documentazione prodotta in corso di causa dalla ricorrente (“gli AR relativi alla comunicazione del 14.4.2016 e della impugnativa riduzione orario e della lettera di riscontro 3.4.2017 inviata dalla MCS Cavaliere srl a M U”) doveva considerarsi tardiva, ai sensi dell’art. 99, comma 4, L.F. Ha valutato inconferenti, rispetto alle eccezioni opposte dalla curatela, le prove orali richieste dalla ricorrente.

4. Avverso tale decreto M U ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Fallimento MCS Cavaliere srl non ha svolto difese.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la nullità del decreto impugnato per carenza assoluta di motivazione nonché violazione dell’art. 4 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda formulata dalla ricorrente, di violazione del diritto di precedenza di cui all'art. 8 d.lgs. n. 81 del 2015, dei principi di correttezza e buona fede di cui gli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 36 Cost., per essersi il tribunale pronunciato su una fattispecie diversa, mai prospettata dalla lavoratrice e relativa alla impugnativa dell'accordo di riduzione dell'orario di lavoro sottoscritto il 4.10.2016. 6. Con il
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