Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22526
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PEVERELLO MAURIZIO nato a BOVOLONE il 23/09/1980 PIRAMIDE ARMANDO EROS nato a CHIVASSO il 27/02/1989 PIRAMIDE GIOVANNI IVAN nato a CHIVASSO il 28/03/1987 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte con sentenza in data 9 dicembre 2020, in riforma di quella resa dal Tribunale di Mantova in data 1° luglio 2015, ha rideterminato la pena inflitta a M P e A E P, in un anno di reclusione ed euro 250,00 di multa e quella inflitta a G I P in dieci mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa. Con la sentenza di primo grado gli imputati, in concorso tra loro, erano ritenuti responsabili per il delitto di tentato furto, aggravato poiché commesso valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) equivalenti alle contestate aggravanti, erano stati condannati alla pena di giustizia.
1.1. La sentenza rescindente - dopo aver chiarito che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente P, la Corte di appello non era incorsa nell'errore di ritenere escluse da parte del Tribunale le circostanze attenuanti generiche (avendo, anzi, espressamente dato conto della loro concessione), bensì le aveva motivatamente negate - rilevava la fondatezza del ricorso che aveva allegato il deteriore regime delle circostanze a seguito della pronuncia di appello, resa in mancanza di ricorso della Pubblica accusa. Ragion per cui la doglianza doveva essere riguardata sub specie della violazione della legge processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado, e ciò perfino nel caso in cui riduca l'entità della pena complessiva irrogata (Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Cerrato, Rv. 278928;
cfr. pure Sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431 ). La Sezione Quinta di questa Corte, pertanto, annullava la sentenza della
udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte con sentenza in data 9 dicembre 2020, in riforma di quella resa dal Tribunale di Mantova in data 1° luglio 2015, ha rideterminato la pena inflitta a M P e A E P, in un anno di reclusione ed euro 250,00 di multa e quella inflitta a G I P in dieci mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa. Con la sentenza di primo grado gli imputati, in concorso tra loro, erano ritenuti responsabili per il delitto di tentato furto, aggravato poiché commesso valendosi di un mezzo fraudolento e su cose esposte alla pubblica fede (artt. 56, 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) equivalenti alle contestate aggravanti, erano stati condannati alla pena di giustizia.
1.1. La sentenza rescindente - dopo aver chiarito che, contrariamente a quanto addotto dal ricorrente P, la Corte di appello non era incorsa nell'errore di ritenere escluse da parte del Tribunale le circostanze attenuanti generiche (avendo, anzi, espressamente dato conto della loro concessione), bensì le aveva motivatamente negate - rilevava la fondatezza del ricorso che aveva allegato il deteriore regime delle circostanze a seguito della pronuncia di appello, resa in mancanza di ricorso della Pubblica accusa. Ragion per cui la doglianza doveva essere riguardata sub specie della violazione della legge processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che escluda le circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado, e ciò perfino nel caso in cui riduca l'entità della pena complessiva irrogata (Sez. 5, n. 11730 del 27/01/2020, Cerrato, Rv. 278928;
cfr. pure Sez. 4, n. 49359 del 14/06/2018, Covaciu, Rv. 274431 ). La Sezione Quinta di questa Corte, pertanto, annullava la sentenza della
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