Cass. civ., sez. II, sentenza 21/12/2011, n. 28037
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In tema di sanzioni amministrative, debbono ritenersi trasferite alle Camere di Commercio tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione di sanzioni prima svolte dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), in ragione del combinato disposto degli artt. 20, 42 e 1, comma 4, del d.lgs. 31 agosto 1998, n. 112, i quali prevedono, rispettivamente, l'attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni esercitate dagli U.P.I.C.A., l'abrogazione delle norme ivi elencate "nella parte in cui individuano l'Ufficio provinciale per l'industria, il commercio e l'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie" e il divieto di interpretare "le norme del presente d.lgs. ... nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti, trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria per l'omesso deposito nel termine di 30 giorni della domanda di iscrizione della cessazione dalla carica di amministratori di società ai sensi dell'art. 2385 cod. civ., ritenendo che competente all'irrogazione della sanzione fosse l'Ufficio Territoriale del Governo).
Testo completo
28037/11 RE P UBBL ICA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D I CA S S AZ IONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Presidente Dott. M O Consigliere R.G.N. 28071/06 Dott. E BTE Cron. 28037 Dott. C A P - Consigliere - Consigliere Rel. Rep.Dott. S P - Consigliere U.P. 28/11/2011 Dott. A G ha pronunciato la seguente Sanzioni amministrative SENTENZA sentenza in forma semplificata sul ricorso proposto da: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALLERNO (C.F.: 80003090653), in persona del legale rappre- sentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato A P, elettivamente domiciliata in Roma, via della Panetteria n. 15, presso l'Avvocato R R; - ricorrente- contro R G, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Jonio n. 54, presso lo studio dell'Avvocato C R dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'Avvocato E P, per procura speciale a margine del ricorso; controricorrente 2522/11 avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 3644 del 2005, depositata in data 28 settembre 2005. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. S P; sentita l'Avvocato R R per delega; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che G R proponeva opposizione av- l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Camera di Com- verso mercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno per non avere esso opponente, in qualità di consigliere della Società Medi-Service Coop Sociale a r.l., depositato presso il registro delle imprese entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 2385 cod. civ., la domanda di iscri- zione cessazione degli amministratori; che l'opponente in via preliminare eccepiva la mancan- za della potestà sanzionatoria esercitata dalla Camera di Commercio di Salerno preposta solo alla contestazione del preteso illecito; che la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di costituiva sostenendo l'infondatezza del- Salerno si l'opposizione; che con sentenza resa pubblica mediante deposito il 28 settembre 2005, il Giudice di pace di Salerno, in accogli- - 2 - mento dell'opposizione, annullava l'ordinanza ingiunzione impugnata osservando che con l'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1998 erano state trasferite alla Camera di Commercio le funzioni già affidate agli U.P.I.C.A.;che con l'art. 50 del medesimo decreto era però stata abrogata la normativa relativa alla poetata sanzionatoria esercitata dagli U.P.I.C.A., sicché doveva ritenersi che alla Camera di Com- mercio di Salerno non fosse stata trasferita la potestà di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria oggetto di opposizione;che, dunque, per l'irrogazione della sanzione, l'organo accertatore, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, avrebbe dovuto presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, all'Ufficio Territoria- le del Governo;che del resto l'art. 4 del d.P.C.m. 26 mag- gio 2000, attuativo degli artt. 20 e 50 del d.lgs. n. 112 del 1998, aveva stabilito che le Camere di commercio assi- curassero nella fase di avvio la continuità dell'azione am- ministrativa e dei servizi nello svolgimento delle funzioni già esercitate dagli uffici provinciali ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689 del 1981, così rendendo condivisibile la prospettata tesi del mancato trasferimento della potestà sanzionatoria; che la cassazione di tale sentenza stata chiesta dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol- tura di Salerno con ricorso affidato ad un solo motivo; 3 che l'intimato G R ha resistito con