Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2018, n. 30039
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA FR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
LUCA RAMACCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi. C . o Sk.(2-
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell'i 1/11/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 19/3/2014, il Tribunale di quella città, a seguito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità penale di RA MA e LI VA per il reato di cui all'art 404, comma 2 cod. pen., perché, all'interno di una chiesa, deterioravano il tabernacolo e disperdevano in terra le ostie, assolvendoli invece dal reato di furto aggravato di una pisside e di una teca all'interno della stessa chiesa (fatti avvenuti in Campo Bisenzio il 30/10/2010). Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. RA MA deduce, con un primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 526, comma 1 e 191, comma 1 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, nel ritenere gli imputati come le uniche persone che hanno fatto ingresso nella chiesa al momento dei fatti, sulla scorta delle riprese effettuate da una telecamera di sorveglianza, avrebbe fatto riferimento all'intero filmato, mai acquisito agli atti e non anche alla parte di filmato estrapolata ed acquisita, della durata di appena 14 secondi.
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce l'illogicità della motivazione conseguente alla affermazione di responsabilità sulla base del dato fattuale della presenza nella