Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/03/2020, n. 07374

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/03/2020, n. 07374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07374
Data del deposito : 17 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14263/2012 R.G proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12;
-ricorrente-

CONTRO

G L, in proprio e quale titolare dell'azienda "Allevamento Sansepolcro Tarchiani Bernardo di L Gabriella", L T, P T, B T, rappresentati e difesi dagli Avv.ti P R e G F, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, in via 'BUOZz n.c., n. 1027i G26 3 C.Ern.b.

0 -controricorrenti- avverso la sentenza n. 24/1/12 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 1 febbraio 2012 e ritualmente notificata. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019 dal consigliere A G;
RILEVATO CHE: L'Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per l'annullamento della sentenza n. 24/1/2012 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata 1'1/02/2012 e successivamente notificata, che, in controversia relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento, emesso dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe per gli anni d'imposta 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, accoglieva il ricorso, riformando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Arezzo;
con la sentenza impugnata la C.T.R. riteneva che, mentre esistevano sufficienti elementi indiziari per affermare la sussistenza di una società di fatto tra i coniugi G L e B T, che gestivano congiuntamente l'allevamento di cani, intestati ai fini sportivi a B T, non sussistevano analoghi indizi a carico della due figlie, che esercitavano autonoma attività lavorativa;
secondo i Giudici di appello, stante il rapporto familiare, non assumeva alcun significato che le due figlie vivessero presso l'azienda della madre o dessero un aiuto nella gestione dell'allevamento dei genitori;
inoltre, la C.t.r. riteneva che l'avviso di accertamento illegittimamente qualificava l'attività svolta come commerciale e non come agricola, ai sensi della legge 23 agosto 1993, n.349, che aveva introdotto, per l'allevamento dei cani, un'agevolazione che prescindeva dalla necessità dell'alimentazione degli animali con i prodotti del fondo;
a seguito del ricorso, i contribuenti resistono con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2247 e ss. e dell'art. 2297 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ.;
secondo la ricorrente, la C.T.R. ha erroneamente affermato che non ricorrono indizi a carico delle due figlie per affermare la sussistenza di una società di fatto, ritenendo irrilevante che le stesse vivano presso l'azienda della madre o diano aiuto nella gestione dell'allevamento del genitori;
la ricorrente sostiene che , nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi necessari, individuati analiticamente nel ricorso, affinché si configuri una società di fatto, non solo tra i coniugi, ma con riferimento a tutti e quattro i componenti della famiglia, e che tali elementi siano sintomatici dell'esistenza di un vincolo finalistico, orientato alla produzione di un utile;
con il terzo motivo di ricorso, da esaminare unitamente al primo perché connesso, l'Agenzia delle Entrate censura l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5), cod.proc.civ.;
secondo l'Agenzia delle entrate, la decisione è censurabile nella parte in cui ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per la configurazione di una società di fatto anche con riferimento alle figlie, perché non ha tenuto conto di tutti gli elementi indiziari risultanti dal P.V.C. e riportati nell'avviso di accertamento, con particolare riferimento alla circostanza decisiva che le due figlie, non solo aiutavano i genitori nell'attività e risiedevano presso azienda, ma risultavano, insieme al padre, proprietarie di parte dei cani;
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