Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2020, n. 25949

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2020, n. 25949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25949
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16666-2019 proposto da: EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell'avvocato G B C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M B e S V;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell'avvocato F M D M, rappresentato e difeso dagli avvocati S C C e M R;
FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BACINO IMBRIFERO MANO - FEDERBIM, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA

4, presso lo studio dell'avvocato F M D M, rappresentata e difesa dagli avvocati S C C e M R;
- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 107/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere R M;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A C per delega dell'avvocato S V e F M D M per delega dell'avvocato Sergio Cesare Cereda.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 29 marzo 2019, ha rigettato il gravame svolto da EDISON s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano che aveva rigettato la domanda, svolta dalla predetta società avverso il Ric. 2019 n. 16666 sez. SU - ud. 15-09-2020 -2- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e dei Fiumi Brembo e Serio (BIM), per l'accertamento negativo della pretesa creditoria vantata da tale ente a titolo di sovracanone per la centrale idroelettrica Bertini e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Consorzio, aveva condannato la società al pagamento della somma di euro 271.744,20 a titolo di sovracanone complessivamente dovuto per l'anno 2013, oltre interessi legali, e al regolare pagamento, per il futuro, dei sovracanoni via via maturandi per la medesima centrale.

2. E' intervenuta nel giudizio di primo grado, per sostenere le ragioni del Consorzio, la FEDERBIM (Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano).

3. Il TSAP, rimarcata la natura del sovracanone, quale prestazione patrimoniale imposta per un particolare uso delle acque, e così sgombrato l'erroneo presupposto interpretativo della natura di prestazione patrimoniale finalizzata a sostenere i territori montani, ha ritenuto i sovracanoni dovuti anche in riferimento ad impianti siti al di fuori del perimetro dei Bacini Imbriferi, in comuni rivieraschi non formalmente compresi nel perimetro di un Bacino Imbrifero (in quanto non contenuti nell'elenco allegato al d.m. di costituzione del BIM) per essere di diritto, i comuni rivieraschi, parte dei suddetti bacini alla stregua della specifica previsione di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n.53 del 1959 riferita ai comuni già rivieraschi ai sensi del r.d. n.1775 del 1933 e ai comuni qualificabili rivieraschi in conseguenza di nuove opere;
ha interpretato la condizione posta dal legislatore, della ricomprensione degli impianti in un bacino già definito, nel senso che gli impianti debbano essere compresi in Bacini già esistenti, dei quali fanno necessariamente parte i comuni rivieraschi, accertata l'ubicazione delle opere di presa per la captazione delle acque sulla sponda destra dell'Adda, emissario del lago di Como, che ha come affluenti i fiumi Brembo e Serio ricompresi nel bacino, traendo, da ciò, la conclusione della ricomprensione del comune di Paderno d'Adda nel Bacino. Ric. 2019 n. 16666 sez. SU - ud. 15-09-2020 -3- 4. Il TSAP ha, inoltre, disatteso la preliminare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012, tenuto conto della natura non corrispettiva del sovracanone, la cui debenza, quale prestazione imposta, trova fondamento nel presupposto della titolarità della concessione di derivazione, e non già nell'uso effettivo della stessa, e ha interpretato il citato comma 137 nel senso che esso destina il prelievo alla finalità di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, ma non comporta che gli interventi infrastrutturali debbano essere già necessariamente iniziati.

5. Secondo il Giudice d'appello, il sovracanone, nella sua versione originaria e all'esito della riforma di cui alla legge 228 del 2012, mantiene la funzione di prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, con la sola differenza che, con la nuova norma, si prevedono e disciplinano ulteriori fini cui destinare il prelievo, identificandoli, appunto, con le infrastrutture comunali, a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni dei comuni consorziati nonché per le opere di sistemazione montana non di competenza statale, a riprova che fin dall'inizio il perimetro del bacino imbrifero montano non aveva la funzione di identificare in modo esclusivo le opere di presa per le quali era dovuto il sovracanone.

6. Per la cassazione di tale decisione EDISON s.p.a. propone ricorso, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, ai quali le controparti resistono con controricorsi, ulteriormente illustrati con memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo (violazione dell'art. 1, comma 137, legge n. 228 del 2012 e dell'art. 1, legge n.959 del 1953), si deduce che difetterebbero, nella specie, i presupposti costitutivi per l'applicazione del sovracanone, quali un BIM validamente costituito, l'inerenza del corso d'acqua interessato dal prelievo (l'Adda) e del comune in cui sono ubicate le opere di presa (Paderno d'Adda) al B.I.M. richiedente, per essere l'ambito idrografico montano del fiume Adda di competenza del Consorzio B.I.M. Adda;
l'erroneità dell'assunto del superamento della perimetrazione dei Ric. 2019 n. 16666 sez. SU - ud. 15-09-2020 -4- bacini imbriferi montani e dell'attrazione, ex jure, dei comuni rivieraschi nei bacini imbriferi ex arti., quinto comma, legge n.959 del 1953;
difetterebbe infine, il collegamento con la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, condizione voluta dal legislatore del 2012 per l'insorgenza della relativa obbligazione.

8. In ordine a quest'ultimo profilo delle censure, sostiene la società ricorrente che quando il legislatore del 2015 è intervenuto nuovamente sulla materia (in particolare, con l'art. 62, comma 3, della legge n. 221 del 2015), ha avvertito la necessità di affermare che «per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali» e l'unico significato logico attribuibile al comma 137-bis interposto nell'originario testo della legge del 2012, sarebbe quello di aver voluto distinguere, per il pagamento del sovracanone, tra impianti idroelettrici realizzati prima o dopo l'entrata in vigore del predetto comma 137-bis, introducendo la regula juris per cui per gli impianti realizzati dopo quella data i sovracanoni sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, mentre per quelli realizzati prima della data medesima il sovracanone sarebbe dovuto soltanto se funzionale alle prosecuzione degli interventi infrastrutturali.
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