Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/03/2019, n. 07359
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10411/2017 R.G. proposto da: UNICREDIT S.P.A. e per essa DOBANK S.P.A., mandataria, in persona del suo rappresentante per procura notarile, P D L, rappresentata e difesa dall'Avv. A Q, con domicilio eletto in Roma, via C. Mirabello n. 18, presso lo Studio di quest'ultimo;
- ricorrente -
contro
Stus CONSORZIO RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - CORIN in liquidazione, in persona del liquidatore e rappresentante legale, G B, 2‘114'4-) rappresentato e difeso dall'Avv. N M, con domicilio eletto in Roma, via Michele Mercati 51, presso lo Studio di quest'ultimo;
- con troricorrente e ricorrente incidentale- nonché
contro
FALLIMENTO BALSAMO COSTRUZIONI S.P.A., in persona del procuratore pro- tempore;
- resistente - avverso la sentenza n. 6214/16 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 20/10/2016. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2018 dal Consigliere M G }if6 FATTI DI CAUSA ATI CORIN, raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi per l'esecuzione delle opere pubbliche consistente nella sistemazione dell'Asta valliva dei Regi Lagni, conveniva in giudizio la Banca di Roma Holding Italia S.p.A., conferitaria della FinRoma S.p.A., nonché la Banca di Roma S.p.A., quale incorporante del Banco di Santo Spirito S.p.A., e la società Balsamo S.p.A., proponendo azione di accertamento negativo della cessione del credito da parte della società Balsamo in favore della cessionaria FinRoma, avente ad oggetto la quota parte spettante alla società di costruzioni Balsamo del corrispettivo pagato dall'amministrazione per l'esecuzione. A seguito di due riassunzioni, il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva numero 213/84, rigettava la domanda attorea verso Banca di Roma S.P.A. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultima — volta a dichiarare a) l'inadempimento della società Balsamo costruzioni con obbligo di restituire l'importo di lire 9.015.477.967;
b)l'inadempimento di ATi CORIN, capogruppo e mandatario del Consorzio CORIN, rispetto all'obbligo assunto con lettera del 16 Marzo 1989 di trasmettere esclusivamente a FinRoma le somme di spettanza della società Balsamo costruzioni ricevute dalla committente dalla committente;
c) le somme percepite dal Consorzio CORIN, per conto della società Balsamo, e non corrisposte alla FinRoma fino a concorrenza dell'importo di L. 9.015.477.967 — condannava ATI CORIN a corrispondere a FinRoma S.p.A. le somme eventualmente percette per conto della società di costruzioni Balsamo e non versate sul conto corrente bancario di FinRoma fino alla concorrenza della somma ancora dovuta dalla Balsamo costruzioni alla FinRoma medesima. Rigettava le domande verso Banca di Roma S.P.A., ritenendo che il Banco di Santo Spirito si fosse limitato a svolgere l'incarico di tesoriere. Rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU. Con sentenza definitiva, numero 5235/2012, il Tribunale di Roma condannava ATI e il capogruppo mandatario CORIN a corrispondere a FinRoma, oggi Unicredit S.p.A., la somma di euro 3.761.000.447, 35, oltre a interessi al tasso legale fino al soddisfo. Entrambe le sentenze di primo grado venivano impugnate da Tecnocostruzioni Costruzioni generali S.P.A., capogruppo e mandataria del consorzio CORIN, che chiamava in giudizio CORIN in liquidazione, il fallimento di Balsamo costruzioni e Unicredit S.P.A., divenuta nel frattempo unica titolare delle posizioni processuali di
- ricorrente -
contro
Stus CONSORZIO RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - CORIN in liquidazione, in persona del liquidatore e rappresentante legale, G B, 2‘114'4-) rappresentato e difeso dall'Avv. N M, con domicilio eletto in Roma, via Michele Mercati 51, presso lo Studio di quest'ultimo;
- con troricorrente e ricorrente incidentale- nonché
contro
FALLIMENTO BALSAMO COSTRUZIONI S.P.A., in persona del procuratore pro- tempore;
- resistente - avverso la sentenza n. 6214/16 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 20/10/2016. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2018 dal Consigliere M G }if6 FATTI DI CAUSA ATI CORIN, raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi per l'esecuzione delle opere pubbliche consistente nella sistemazione dell'Asta valliva dei Regi Lagni, conveniva in giudizio la Banca di Roma Holding Italia S.p.A., conferitaria della FinRoma S.p.A., nonché la Banca di Roma S.p.A., quale incorporante del Banco di Santo Spirito S.p.A., e la società Balsamo S.p.A., proponendo azione di accertamento negativo della cessione del credito da parte della società Balsamo in favore della cessionaria FinRoma, avente ad oggetto la quota parte spettante alla società di costruzioni Balsamo del corrispettivo pagato dall'amministrazione per l'esecuzione. A seguito di due riassunzioni, il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva numero 213/84, rigettava la domanda attorea verso Banca di Roma S.P.A. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultima — volta a dichiarare a) l'inadempimento della società Balsamo costruzioni con obbligo di restituire l'importo di lire 9.015.477.967;
b)l'inadempimento di ATi CORIN, capogruppo e mandatario del Consorzio CORIN, rispetto all'obbligo assunto con lettera del 16 Marzo 1989 di trasmettere esclusivamente a FinRoma le somme di spettanza della società Balsamo costruzioni ricevute dalla committente dalla committente;
c) le somme percepite dal Consorzio CORIN, per conto della società Balsamo, e non corrisposte alla FinRoma fino a concorrenza dell'importo di L. 9.015.477.967 — condannava ATI CORIN a corrispondere a FinRoma S.p.A. le somme eventualmente percette per conto della società di costruzioni Balsamo e non versate sul conto corrente bancario di FinRoma fino alla concorrenza della somma ancora dovuta dalla Balsamo costruzioni alla FinRoma medesima. Rigettava le domande verso Banca di Roma S.P.A., ritenendo che il Banco di Santo Spirito si fosse limitato a svolgere l'incarico di tesoriere. Rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU. Con sentenza definitiva, numero 5235/2012, il Tribunale di Roma condannava ATI e il capogruppo mandatario CORIN a corrispondere a FinRoma, oggi Unicredit S.p.A., la somma di euro 3.761.000.447, 35, oltre a interessi al tasso legale fino al soddisfo. Entrambe le sentenze di primo grado venivano impugnate da Tecnocostruzioni Costruzioni generali S.P.A., capogruppo e mandataria del consorzio CORIN, che chiamava in giudizio CORIN in liquidazione, il fallimento di Balsamo costruzioni e Unicredit S.P.A., divenuta nel frattempo unica titolare delle posizioni processuali di
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