Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2018, n. 03703

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2018, n. 03703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03703
Data del deposito : 15 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 11174-2015 proposto da: DE M R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BUCCARI

11, presso lo studio dell'avvocato S R, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AIG EUROPE LTD (già CHARTIS EUROPE SA), in persona del procuratore speciale Dott.ssa C M, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato L R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P F giusta procura speciale a margine del controricorso;
GENERALI I S , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. MATTEO MANDO', elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DELLE BELLE ARTI

6, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè

contro

RAINONE ENRICO, RAGONE MATTEO, NADDEO LUIGI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7169/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A D S per delega;
udito l'Avvocato L R;
udito l'Avvocato G A V per delega;

FATTI DI CAUSA

.

1. Nel 2004, R D M convenne in giudizio l'INA Vita S.p.a. e Enrico R, quale Agente Generale INA di S, esponendo di aver stipulato presso l'Agenzia Generale ma di S tra il 1985 e il 2001 numerose polizze a contenuto finanziario, che la stipula e la gestione di tali contratti era sempre avvenuta per il tramite dell'agente M R, a mani del quale egli aveva sempre versato i corrispondenti premi;
che nel 2001 gli veniva comunicato che per ogni incombente attinente le polizze avrebbe dovuto interloquire esclusivamente con l'Agenzia Generale;
che a quel punto si avvedeva che due polizze vita, per le quali aveva a suo tempo versato i premi a mani del R, ancorché scadute, non erano state liquidate dalla Compagnia;
che non aveva ancora ricevuto materialmente una ulteriore polizza, per la quale aveva corrisposto sempre al R un premio di lire 20.000.000;
che, ad esito di reiterati solleciti e di un reclamo all'ISVAP, la compagnia assicuratrice negava il perfezionamento dei tre contratti per omessa percezione, da parte di essa compagnia, dei relativi premi;
che pertanto doveva ritenersi che il R avesse indebitamente trattenuto i premi corrispostigli e che di tanto doveva rispondere sia l'INA, sia l'Agente Generale R. Chiese quindi il riconoscimento dell'efficacia dei pagamenti effettuati a mani del R e la condanna dei convenuti al pagamento del capitale garantito e dell'adeguamento promesso per le prime due polizze, alla restituzione dell'importo versato con riferimento alla terza polizza, nonché al risarcimento del danno biologico patito, il tutto oltre interessi, rivalutazione e rimborso delle spese processuali. Si costituì in giudizio Enrico R, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto. Chiese inoltre di chiamare in causa M R e Luigi N (l'agente che aveva sostituito il R una volta che questo era cessato), nonché la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile AIG Europe, per essere da questi manlevato. Si costituirono, contestando la fondatezza delle domande attoree, pure l'INA S.p.a., M R e la AIG Europe, quest'ultima eccependo anche l'inoperatività della garanzia richiesta dal R, contestando nel quantum le pretese del D M e chiedendo di esperire azione di rivalsa nei confronti del R e del N. Luigi N rimase contumace. Alla prima udienza, l'attore estese le sue domande nei confronti del R e del N. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20241/2007, escluse sia la responsabilità contrattuale dei convenuti, non essendosi mai perfezionate le citate polizze, sia quella precontrattuale;
condannò il R alla restituzione degli importi che aveva ricevuto dall'attore, per complessivi lire 89.000.000 e, in solido con il predetto, il R e l'Ina Assitalia, ai sensi dell'art. 2049 c.c.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 7169 del 21 novembre 2014. La Corte di Appello, da un lato, ha escluso la responsabilità ex art. 2049 c.c. nei confronti dell'Ina, ritenendo che l'istituto assicuratore non era responsabile né della nomina né degli atti posti in essere dal subagente, il quale apparteneva alla rete organizzativa e distributiva dell'Agente Generale ed operante sotto il controllo e la vigilanza di quest'ultimo. Dall'altro lato, la Corte territoriale ha pure escluso la responsabilità dell'Agente ma di S, evidenziando la presenza di alcune anomalie nei comportamenti del D M. Secondo la Corte, l'attore, accettando di fare versamenti senza pretendere il rilascio contestuale di una polizza regolarmente sottoscritta dall'Agente Generale - come era in grado di rendersi conto avendo stipulato in precedenza analoghe polizze —, si era assunto il rischio dell'inefficacia delle predette operazioni, non giustificandosi il suo affidamento per la palese mancanza di alcuna cautela e la violazione plateale delle regole di comportamento dell'intermediario. La Corte ha invece riconosciuto la responsabilità ex art. 2043 c.c. del R, condannandolo però alla restituzione dei soli importi ricevuti, aumentati della rivalutazione monetaria, e non anche al risarcimento del mancato rendimento, non giustificandosi l'affidamento del D M sulla validità dell'operazione.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione R D M, sulla base di diciannove motivi illustrati da memoria.

3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria Generali S.p.a. (già ma Assitalia S.p.a.), nonché la AIG Europe LTD (la quale si limita a riproporre la questione relativa alla inoperatività della garanzia in favore del R, dichiarata assorbita dalla Corte di Appello di Roma). Gli intimati Enrico R, M R e Luigi N non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. I primi cinque motivi attengono al capo della sentenza che ha escluso la responsabilità dell'Ina Assitalia.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi degli artt. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la "omessa pronunzia su eccezioni di inammissibilità dell'appello incidentale;
violazione dell'art. 112 c.p.c.". La Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni di inammissibilità formulate dal medesimo ricorrente con riferimento all'appello dell'Ina Assitalia. Quest'ultima, infatti, avrebbe censurato solo una delle due autonome rationes decidendi del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento in capo al R della qualità di subagente della compagnia, nulla dicendo in ordine all'altra (ovvero il fatto che l'attività del R sia stata svolta a beneficio della compagnia assicuratrice) e la censura sarebbe stata comunque priva del carattere della specificità. Il motivo è infondato. Occorre in argomento dare continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado. La violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto: infatti nel primo caso l'esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-08-2017, n. 20218). Nel caso di specie, la costruzione logico-giuridica seguita dal giudice d'appello, che ha analizzato le ragioni - indicate nell'appello dell'Ina - per le quali il fatto che "il preposto abbia commesso l'illecito nell'esercizio dell'attività finalizzata a garantire il risultato aziendale", diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non è sufficiente a concludere per la sussistenza della responsabilità del preponente ex art.2049 c.c., è del tutto incompatibile con quanto dedotto nell'eccezione asseritamente pretermessa, che deve quindi ritenersi implicitamente rigettata.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la "violazione delle norme sull'interpretazione e degli artt.1362 e segg. c.c.". Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, il Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali, se interpretato secondo la sua formulazione letterale, non stabilirebbe la responsabilità dell'Agente Generale per tutto l'operato del collaboratore, ma solo su alcune attività.La responsabilità relativa all'attività tipica e finale del promotore, costituita dal rapporto con il consumatore, sarebbe invece disciplinata dalla normativa sulla intermediazione mobiliare. Il motivo è infondato. La statuizione impugnata, secondo cui la clausola in questione — che attribuisce all'Agente generale la responsabilità dell'operato dei suoi collaboratori - si applica con riferimento all'intero operato dei medesimi collaboratori, senza distinzione in ordine alle funzioni o alle attività da essi esercitate, appare corretta ed in linea con i criteri ermeneutici invocati dal ricorrente. Infatti, la formulazione letterale della medesima clausola appare idonea ad esaurire tutte le possibili funzioni ed attività svolte dai collaboratori, compresa quella di vendita dei prodotti al consumatore, che rientra nell'attività di "produzione".

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la "violazione delle norme sull'interpretazione (artt. 1362 e segg. c.c.), di principi generali, della disciplina del rapporto di agenzia (art.1742 e segg. c.c.), degli artt. 2049, 2697, 2727 c.c. e della legge n. 1/1991, ora d. lgs. n. 58/1998". Il Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali non avrebbe alcuna rilevanza nei confronti del cliente, in quanto atto interno della compagnia assicuratrice, la quale non potrebbe esonerarsi unilateralmente dalla sua responsabilità solidale. Parte contraente delle polizze è l'Ina e non i suoi agenti generali o i subagenti. Dovrebbe quindi escludersi che l'Ina non abbia il controllo o la vigilanza sulla gestione delle polizze delle quali essa è parte contraente e beneficiaria. E che Fina abbia il potere di vigilanza sulla propria rete agenziale è stato affermato anche dall'AGCM che ha sanzionato l'Ina per condotte scorrette tenute dagli agenti.Del resto, avendo i contratti di agenzia e di subagenzia identico contenuto, varrebbe anche per i primi il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il preponente del subagente risponde dell'operato di quest'ultimo. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che la responsabilità della società assicuratrice non sarebbe esclusa quando, come nel caso di specie, l'agenzia e la subagenzia non sono connotate da autonomia istituzionale rispetto alla medesima società. Le Agenzie Generali infatti, costituirebbero mere articolazioni interne dell'Ina, e la loro attività costituirebbe attività della stessa ma. L'Ina, pertanto, risponderebbe anche ex art. 2049 c.c. dei fatti illeciti posti in essere sia dal proprio agente che dal proprio subagente. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. In primo luogo, non viene fatto alcun riferimento agli atti dei giudizi di merito in cui sarebbero state sottoposte ai giudici di primo e secondo grado le questioni (peraltro, di fatto) circa la struttura della rete agenziale dell'Ina, la natura di mere articolazione interne delle Agenzie Generali, nonché l'esistenza di un potere di vigilanza dell'Ina sui collaboratori degli Agenti Generali. D'altra parte, i principi invocati dal ricorrente non risultano affatto desumibili dai precedenti giurisprudenziali indicati. Al contrario, sia Cass. 23488/2014 che Cass. 7634/2012 hanno escluso che di quanto posto in essere dai subagenti possa essere chiamata a rispondere l'impresa di assicurazione, rimanendo questa estranea all'operato dei primi. Sussiste infatti un'autonomia organizzativa e giuridica del lavoro da parte dell'agente, che quindi assume su di sé l'onere e le spese di organizzazione della attività ed il correlativo rischio della collaborazione professionale svolta al fine di promuovere la conclusione di contratti.L'operato dell'Agente si svolge in piena indipendenza e senza vincoli di subordinazione rispetto al proponente ed a sua volta il subagente riceve direttive solo dall'agente, in assenza di un rapporto contrattuale diretto con la Compagnia. I contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo identico contenuto, si differenziano in quanto la persona del proponente nel secondo caso, è l'agente stesso. Quindi se nel contratto di agenzia l'assicuratore risponde, in quanto preponente, ai sensi dell'articolo 2049 c.c., dei fatti illeciti posti in essere dal proprio agente, nel caso dei subagenti, scelti direttamente dall'agente quale propri collaboratori, a rispondere, ai sensi della norma richiamata, per le condotte illecite poste in essere dal subagente, dovrebbe essere eventualmente il solo agente che diviene in questo caso il proponente, mentre il collaboratore è da individuare nel subagente (in questo senso Cass. 7634/2012). Nel caso di specie poi la statuizione del giudice di merito fonda sull'accertamento di fatto in forza del quale l'Ina non poteva controllare il subagente dell'agente che operava in piena autonomia.
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