Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/07/2022, n. 21350

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/07/2022, n. 21350
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21350
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16801-2021 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, con ordinanza depositata il 23/06/2021 (r.g. n.29/2020), nella causa tra: CALABRETTA FRANCESCO;
- ricorrente non costituito in questa fase -

contro

COMUNE DI MELISSA, REGIONE CALABRIA;
- resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice amministrativo.

FATTI DI CAUSA

1. F C ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro due ordinanze del Comune di Melissa con le quali era stata revocata la concessione edilizia in precedenza rilasciata al suo defunto padre, G C, e conseguentemente era stata ordinata la demolizione di una serie di opere realizzate dal padre, siccome asseritamente compiute su area demaniale. Il TAR adito, definitivamente pronunciando, ha declinato la giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche in veste di giudice di legittimità, sul rilievo che l'accertamento della natura demaniale del terreno sul quale insistono le costruzioni costituiva l'aspetto fondamentale della controversia e che erano stati impugnati, a suo dire, due provvedimenti che andavano comunque ad incidere sulle modalità di utilizzazione del demanio idrico.

2. Il giudizio è stato riassunto dal ricorrente davanti al TSAP nei confronti del Comune di Melissa, della Regione Calabria e della parte controinteressata. Ha osservato il C, tra l'altro, che la pronuncia del TAR Calabria non poteva eliminare tutti i dubbi esistenti in punto di giurisdizione, dato che le domande da lui avanzate erano «volte a conseguire l'annullamento degli ordini comunali di demolizione di manufatti ritenuti abusivi e di revoca della concessione edilizia n. 21 del 4 luglio 1991, senza in alcun modo involgere questioni in qualche Ric. 2021 n. 16801 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- modo inerenti all'uso o alla regimentazione di acque pubbliche o alla loro demanialità». Secondo il ricorrente, infatti, la controversia da lui introdotta non interessava in alcun modo la demanialità delle acque, posto che le costruzioni di cui discute distano «oltre cento metri dalle sponde del vicino fiume Lipuda». Dovrebbe pertanto affermarsi, alla luce dell'art. 133, comma 1, lettera f) , c.p.a., e della giurisprudenza della Corte regolatrice che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi della materia urbanistica e edilizia.
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