Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/07/2022, n. 25827

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/07/2022, n. 25827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25827
Data del deposito : 6 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M GO nato a NAPOLI il 13/10/1959 avverso l'ordinanza del 22/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere D C;
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto al provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta, nei confronti di G M, la revoca degli arresti domiciliari cc.dd. «esecutivi», con conseguente esecuzione della pena in regime ordinario, per essere stato il condannato sorpreso, all'interno del luogo di restrizione, in compagnia di una pluralità di soggetti, anche non conviventi, la maggior parte dei quali pregiudicati;
che il Tribunale di sorveglianza ha congruamente ritenuto il fallimento dell'azione rieducativa in ragione del grave vulnus arrecato da M, con il suo comportamento, al rapporto fiduciario tra il condannato e gli organi del trattamento, in carenza del quale la misura alternativa non può trovare attuazione e, se disposta, deve essere revocata ai sensi dell'art. 51, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (così, in giurisprudenza, Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, O V, Rv. 277452;
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, F, Rv. 248357). che M — il quale, osserva il Tribunale di sorveglianza, ha dimostrato assenza di responsabilizzazione quanto al rispetto delle prescrizioni imposte con l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione, che richiede puntualità ed attenzione nel relativo adempimento, così come nel rispetto di leggi e regolamenti, ed ha, invece, palesato aperta insofferenza ed assoluta indifferenza per le regole ordinarie del vivere civile — si limita ad eccepire, sul postulato della liceità della presenza, in loco, del fratello, oltre che della moglie, entrambi ivi residenti, la ridotta gravità del fatto, in tal modo ponendosi in una prospettiva di mera confutazione, inidonea ad enucleare, nel provvedimento impugnato, vizi rilevabili in sede di legittimità;
che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratture razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparato motivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile;
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